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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 10403 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della pronuncia della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP, IVA e accessori per il 2006. L'Amministrazione aveva contestato operazioni inesistenti con riferimento a frodi 'carosello' sulla base di un p.v.c. dell'Agenzia delle Dogane e della banca dati CLIFO; la contribuente deduceva, tra gli altri, la insufficienza probatoria dell'elenco CLIFO, la mancata produzione di fatture, la violazione delle norme sull'allegazione degli atti richiamati nell'avviso (L. 212/2000, art.7), violazione del contraddittorio preventivo, e la mancata considerazione dei costi correlati ai maggiori ricavi nel caso di accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso ritenendoli inammissibili o infondati, ma ha accolto il nono motivo (connesso al mancato riconoscimento dei costi correlati ai ricavi nella ricostruzione induttiva del reddito), assorbendo il decimo. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame sul profilo indicato e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata per i vari motivi di cassazione (vizi di motivazione, violazioni di legge, omessa pronuncia). La Corte valuta la specificità e la rilevanza delle censure ai sensi di tale articolo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione a profili di motivazione e nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi sulla presunta mancanza di motivazione idonea.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 comma 1, n.4

    Norma del processo tributario richiamata nelle censure; la Corte ha valutato l'ammissibilità delle doglianze secondo le regole del processo tributario.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    Se nella motivazione (di un atto impositivo) si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama

    La Corte ha ricordato l'obbligo di allegazione degli atti richiamati ma ha ritenuto che l'avviso impugnato riportasse una sintesi sufficiente del p.v.c., e quindi l'eccezione della contribuente non è risultata rilevante e specificamente provata.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 41

    Norma che consente all'Ufficio, in caso di omessa dichiarazione, di procedere d'ufficio determinando il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti, anche mediante presunzioni semplici; la CTR aveva qualificato l'accertamento come induttivo puro in base a tale disposizione.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    Richiamato nelle contestazioni relative alla sottoscrizione dell'avviso e alla legittimità formale; la Corte ha ritenuto inammissibile la deduzione tardiva relativa a jus superveniens.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 56

    Richiamato con riferimento agli obblighi documentali e di motivazione dell'accertamento IVA; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità invocata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di principio di non contestazione; la Corte ha chiarito che l'atto impositivo costituisce l'oggetto del giudizio e non impone all'Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell'atto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'omessa pronuncia su eccezioni sollevate; la Corte ha valutato la specificità delle doglianze e la loro tempestiva introduzione.

  • art. 53 Cost. e art. 109 T.U.I.R.

    Invocate con riferimento al principio di capacità contributiva e al fatto che, nell'accertamento induttivo, occorre tenere conto non solo dei maggiori ricavi ma anche dei costi necessari per produrli. Su questo profilo la Corte ha accolto il ricorso e rinviato per nuovo esame.

  • L. n. 212/2000, art. 12 comma 7

    Richiamata rispetto al principio del contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché sollevata tardivamente in appello.

Massime di principio

  • La sola rilevazione in banca dati (es. CLIFO) può non essere sufficiente di per sé a fondare l'accertamento; tuttavia, se si coniuga con altri elementi obiettivi (ad es. l'omessa presentazione della dichiarazione) può legittimare un accertamento induttivo.
  • Se l'avviso impositivo richiama un altro atto (p.v.c. o verbale), la regola generale impone l'allegazione dell'atto richiamato, ma una sintetica esposizione del contenuto essenziale nell'avviso può, in concreto, risultare idonea a garantire la conoscenza del fatto e non invalida automaticamente l'atto se la parte non dimostra la concreta lesione del diritto di difesa.
  • In corso di giudizio l'Amministrazione può depositare elementi probatori utili a dimostrare il fondamento della pretesa tributaria, purché non si modifichi la causa petendi dell'atto impugnato; il deposito del p.v.c. in giudizio non vale automaticamente come integrazione illegittima della motivazione se serve a comprovare i fatti già richiamati nell'avviso.
  • Le eccezioni processuali sollevate per la prima volta in appello sono, salvo casi particolari, inammissibili per tardività; è dunque cruciale proporre preliminari rilevanti già in primo grado.
  • Nell'accertamento induttivo, anche quando l'Ufficio ricorra a presunzioni semplificate per carenza della dichiarazione, il giudice deve verificare e, se del caso, riconoscere la deducibilità dei costi necessari per la produzione dei maggiori ricavi, rispettando il principio di capacità contributiva.
  • La Corte di Cassazione non riesamina in via libera la valutazione integrale delle prove; può però cassare e rinviare quando rileva un vizio di diritto o omessa valutazione di un profilo giuridicamente rilevante (ad es. omessa considerazione dei costi nell'induttivo).
  • Le doglianze generiche o non specificamente documentate (es. affermazioni che qualcosa non sia stato prodotto senza prova della produzione/cancellazione) sono spesso dichiarate inammissibili; è necessario documentare con precisione i fatti processuali che si deducono.

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