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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 10410 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento Tarsu/Tia per l'anno 2010: la Marina di Villasimius Srl aveva contestato la pretesa impositiva del Comune. In appello il Comune deduceva in cassazione la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) sostenendo che la CTR non avrebbe verificato se la contribuente avesse prodotto il "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti" relativo al 2010, documento che, secondo il Comune, avrebbe avuto rilievo decisivo per la determinazione della competenza comunale alla tassa sui rifiuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune per inammissibilità. Ha ritenuto che la censura riguardasse in realtà una valutazione delle risultanze probatorie (fattispecie concreta) non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione; ha inoltre rilevato che il principio del libero convincimento del giudice di merito e i limiti imposti dalle norme sul "doppio conforme" (art. 348-ter c.p.c.) escludono il riesame operato dal ricorrente. La Corte ha osservato che, secondo il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182, la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui dei carichi rientra nelle competenze dell'Autorità Portuale o, in mancanza, dell'Autorità Marittima e non nel potere impositivo comunale. È stata inoltre stigmatizzata la tardiva deduzione, nella memoria illustrativa, di un profilo procedimentale relativo all'adozione del Piano di raccolta. Condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio (euro 8.000,00 per compensi e euro 200,00 per spese, oltre oneri di legge).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182

    art. 5, commi 1 e 5; art. 5, comma 4; art. 9

    La disciplina attribuisce all'Autorità Portuale o, in sua mancanza, all'Autorità Marittima la regolazione e il piano di raccolta dei rifiuti delle navi; i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico non rientrano nella potestà impositiva comunale.

  • Codice civile

    Disciplina l'onere della prova: la Corte osserva che la censura del Comune non dimostra che il giudice abbia attribuito l'onere a parte diversa, ma contesta la valutazione dell'esito probatorio, questione di merito non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile

    artt. 115, 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 348-ter c.p.c.

    Principio del libero convincimento e limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove; il ricorso per cassazione può censurare la violazione delle norme processuali solo in presenza di specifici vizi di motivazione/violazione di legge e non per un semplice dissenso sulla valutazione delle prove; la 'doppia conforme' restringe ulteriormente le censure ammissibili.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rilevanza per l'affermazione che il giudizio tributario in cassazione non è dotato di specialità in tema di limiti del controllo di legittimità rispetto alla giurisdizione comune.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    Norme che hanno introdotto limiti sul vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c. e sul regime della 'doppia conforme'; la Corte specifica l'ambito di applicazione rispetto al processo tributario.

  • D.P.R. 26 aprile 2002, n. 115

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Riferimento per la liquidazione e il rimborso delle spese di giudizio, IVA e contributo; applicazione per la condanna alle spese e eventuale onere supplementare in caso di ricorso abusivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito il semplice riesame della valutazione delle prove operata dal giudice di merito: le censure devono riguardare violazioni di norme di diritto o vizio di motivazione nei termini previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • Se la contestazione verte sulla mancata produzione o mancato esame di documenti, la parte deve indicare con precisione quando e in quale atto processuale ha proposto tale prova; eccezioni sollevate tardivamente possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nei procedimenti tributari il principio della 'doppia conforme' limita ulteriormente le possibilità di successo in cassazione quando vi siano due decisioni di merito concordi favorevoli alla parte.
  • Per questioni di competenza impositiva relative ai rifiuti portuali, va verificato il contenuto del D.Lgs. n. 182/2003: i rifiuti di navi e residui di carico sono generalmente ricondotti alla competenza dell'Autorità Portuale/Marittima e non all'imposizione comunale.
  • Per difendere efficacemente la propria posizione in una situazione analoga, il contribuente dovrebbe depositare e far valere tempestivamente i piani/atti amministrativi rilevanti già in primo grado; l'ente impositore deve invece dimostrare (non limitandosi ad affermazioni) la pertinenza dei documenti prodotti e la loro efficacia rispetto alla competenza comunale.

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