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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 10376 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione emesso dal Comune di Milano per le annualità 2009-2011, successivo all'attribuzione della rendita catastale (attribuita dall'Ufficio del Territorio in seguito a denuncia di variazione per fusione di due unità immobiliari presentata nel 1988 dal dante causa del ricorrente). Questioni sollevate: obbligo di preventiva notifica dell'atto di attribuzione della rendita catastale; carenza o insufficienza della motivazione dell'atto di classamento (riclassamento), con specifica asserzione che la fusione fosse solo catastale e non materiale; errato classamento (categoria/classe); omesso esame di documenti e comparabili; tardivo deposito documentale in grado d'appello; richiesta di condanna per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Principali argomenti della decisione: quando il contribuente si avvale del sistema automatico di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 12 del D.L. 14/3/1988, n. 70 (conv. L. 154/1988) in relazione a un immobile non ancora accatastato, il certificato di attribuzione della rendita non deve essere preventivamente comunicato o notificato al contribuente; il contribuente può contestare la rendita nell'ambito del giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione chiamando in causa l'Ufficio Tecnico Erariale. La motivazione dell'atto di classamento è ritenuta adeguata quando l'attribuzione scaturisce da una procedura DOCFA/denuncia di variazione promossa dal privato e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono stati disattesi dall'Ufficio; se l'Ufficio cambia gli elementi di fatto, la motivazione deve essere più dettagliata. Molti motivi (omesso esame, rideterminazione di fatto, contestazione su categorie e classi, tardivo deposito) sono stati ritenuti inammissibili o privi di rilievo di legittimità: la Corte non riesamina il merito probatorio e il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato (art. 360 c.p.c. dopo le modifiche) alla verifica della presenza del minimo costituzionale della motivazione o di omesso esame di fatti decisivi. Spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.L. 14 marzo 1988, n. 70 (conv. L. 13 maggio 1988, n. 154)

    Se il contribuente ha dichiarato di avvalersi del sistema automatico di determinazione della base imponibile per un immobile non ancora accatastato, l'attribuzione della rendita catastale non richiede preventiva comunicazione/ notifica: la rendita può essere contestata nel giudizio di impugnazione dell'avviso di liquidazione, chiamando in causa l'Ufficio Tecnico Erariale.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    modifica art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Ha limitato il sindacato di legittimità sulle motivazioni delle sentenze di merito: non è più sindacabile la mera insufficienza argomentativa salvo che la sentenza trascenda il minimo costituzionale o ometta di esaminare un fatto decisivo contestato fra le parti.

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c.; art. 112 c.p.c.; art. 132 c.p.c.

    Art. 360: i vizi di diritto sindacabili in cassazione (con le limitazioni introdotte dalla riforma). Art. 112: onere di specificazione delle domande e allegazioni in giudizio; Art. 132: obbligo di motivazione della decisione (la ricognizione del 'minimo costituzionale' della motivazione).

  • Costituzione

    Garantisce il requisito motivazionale della decisione giurisdizionale: la sentenza deve esporre il percorso logico-giuridico; la cassazione verifica che non manchi il 'minimo costituzionale' della motivazione.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato dal ricorrente per la data di riferimento del classamento: la Corte osserva che l'atto di classamento non può essere sindacato in cassazione come prova di fatti nuovi posteriori se la motivazione è conforme al quadro probatorio.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1149

    Richiamato in relazione ai poteri e procedure catastali; la Corte valuta la documentazione catastale e le denunce di variazione come elementi costitutivi dell'atto di classamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sul deposito documentale nel processo tributario: la Corte richiede che il contribuente indichi la natura e la decisività dei documenti tardivamente depositati per far valere l'eccezione della tardività.

  • Codice Civile

    Regola l'onere della prova; la Corte ricorda che il ricorrente deve specificare come gli elementi prodotti avrebbero modificato la valutazione probatoria di merito.

Massime di principio

  • Se il contribuente si è avvalso del sistema automatico ex art. 12 D.L. 14/3/1988 n.70 (conv. L.154/1988) per immobili non accatastati, l'attribuzione della rendita non richiede preventiva notifica: la contestazione avviene nell'ambito dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione e l'Ufficio Tecnico Erariale è legittimato passivo.
  • Quando la rendita è attribuita a seguito di procedura DOCFA/denuncia di variazione promossa dal privato, l'obbligo motivazionale dell'atto dell'Ufficio è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto forniti dal privato non sono disattesi; se l'Ufficio invece modifica elementi di fatto, deve fornire motivazione più approfondita e specifica.
  • In cassazione non è consentito un libero riesame delle valutazioni di merito e delle prove: i giudici di legittimità controllano la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non la migliore valutazione tecnica o comparativa del classamento.
  • Per far valere in cassazione omissioni di fatto o contraddizioni fra decisione di primo grado e decisione di appello (ipotesi 'doppia conforme'), il ricorrente deve indicare chiaramente le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostrare la loro diversità; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La tardiva produzione documentale in grado d'appello è rilevante solo se il ricorrente dimostra la natura e la decisività dei documenti per il convincimento del giudice d'appello; altrimenti la censura è destinata a fallire.
  • Le censure di mera discrepanza nella qualificazione catastale (categoria/classe) o di semplice dissenso tecnico senza mostrare vizi logico-formali nella motivazione sono inammissibili in cassazione.

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