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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 366 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di liquidazione per maggior imposta di registro e contestazione di annullamento di compensazione imposta di bollo relativa ad atto di cessione a titolo gratuito di un'area al Comune di Empoli (atto collegato a convenzione di lottizzazione del 1990). Il ricorrente sosteneva che l'atto fosse esente da imposta di registro e da imposte ipotecarie/catastali in quanto qualificabile come atto a titolo gratuito/donazione soggetto all'esenzione prevista per atti di liberalità, richiamando art. 2 commi 47 e 49 d.l. 262/2006 e d.lgs. 346/1990, e chiedeva la restituzione delle somme pagate e la condanna dell'Ufficio per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte d'appello ha respinto l'appello confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Ha ritenuto che la cessione, pur gratuita, non fosse un atto di liberalità ma un adempimento di obblighi derivanti da una convenzione urbanistica (cessione doverosa per opere di urbanizzazione). Pertanto l'atto rientra nella disciplina dell'art. 32 del DPR 29.9.1973 n. 601: imposta di registro in misura fissa e esenzione da imposte ipotecarie e catastali. Le doglianze sull'abrogazione implicita e sull'applicabilità delle norme sulle donazioni sono state respinte. Non è stata riconosciuta responsabilità aggravata dell'Ufficio; l'appellante è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 450,00.

Norme richiamate

  • d.l. 2 ottobre 2006 n. 262, conv. l. 24 novembre 2006 n. 286, art. 2 commi 47 e 49

    art. 2, commi 47 e 49 d.l. 262/2006

    Ripristino dell'imposta sulle successioni e donazioni; la Corte ha ritenuto che tale disciplina abbia ad oggetto gli atti di liberalità e non si applica automaticamente alle cessioni obbligatorie a favore dei comuni collegate a convenzioni urbanistiche.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 3 comma 1

    art. 3, comma 1 d.lgs. 346/1990

    Norma che disciplina l'imposta sulle donazioni e contiene esenzioni; la Corte ha precisato che l'esenzione prevista per donazioni riguarda atti caratterizzati da spirito di liberalità e non si estende automaticamente a cessioni gratuite derivanti da obblighi convenzionali.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 347

    art. 1 comma 2 e art. 10 comma 3 d.lgs. 347/1990

    Richiamate in relazione alle imposte ipotecarie e catastali: se opera l'esenzione prevista per determinate fattispecie, non sono dovute imposte ipotecarie e catastali; nel caso la Corte ha confermato l'esenzione ipotecaria/catastale in applicazione dell'art.32 DPR 601/1973.

  • DPR 29 settembre 1973 n. 601, art. 32

    art. 32 DPR 29.9.1973 n. 601

    Prevede che le cessioni a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali; la Corte ha applicato tale disciplina all'atto in esame ritenendolo non qualificabile come donazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Tariffa, art. 1-bis

    art. 1-bis n. 4 e n. 1 della Tariffa allegata al DPR 642/1972

    Riferimenti alle diverse aliquote di bollo applicabili agli atti; il dibattito riguardava quale imposta di bollo fosse dovuta per l'atto e la compensabilità di versamenti in eccedenza; comunque la questione principale della registrazione è stata decisa in favore dell'Ufficio.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, art. 3-ter

    art. 3-ter D.Lgs. 463/1997 (ult. periodo)

    Prevede la possibilità per i notai di compensare in sede di autoliquidazione somme versate in eccesso con imposte dovute per atti successivi; richiamata nel contesto della compensazione operata dal notaio, ma non dirimente sulla qualificazione fiscale dell'atto.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10 comma 4

    art. 10 comma 4 D.Lgs. n. 23/2011

    Soppressione di esenzioni e agevolazioni per atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso; la Corte ha ritenuto che non si applicasse al caso in esame perché le cessioni a favore del comune risultano disciplinate come gratuite per legge/ convenzione e rientrano nell'ambito applicativo dell'art.32 DPR 601/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 96 comma 3

    Prevede la condanna per responsabilità aggravata quando la parte resiste in giudizio con dolo o colpa grave; la Corte ha escluso tale responsabilità dell'Ufficio perché l'azione dell'Ufficio non è stata contraria a un orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Una cessione di aree al Comune nell'ambito di una convenzione urbanistica, pur essendo formalmente a titolo gratuito, non è automaticamente qualificabile come donazione o atto di liberalità: quando la cessione deriva da obblighi convenzionali o dall'attuazione di un accordo, la disciplina dell'art. 32 DPR 601/1973 si applica (imposta di registro in misura fissa, esenzione ipotecaria/catastale).
  • L'esenzione prevista per successioni e donazioni si applica agli atti caratterizzati da spirito di liberalità (atto unilaterale, spontaneo e disinteressato). Non tutti gli atti a titolo gratuito rientrano in questa categoria.
  • L'argomento di abrogazione implicita di una norma tributaria richiede una valutazione rigorosa; norme successive che disciplinano materia diversa o specifica non cancellano automaticamente regimi agevolativi espressamente previsti per fattispecie particolari.
  • Per ottenere condanne per responsabilità aggravata dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. è necessario dimostrare dolo o colpa grave e l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in senso contrario; l'esistenza di orientamenti isolati non basta.
  • La compensazione operata dal notaio in sede di autoliquidazione può essere recuperata dall'Ufficio se erroneamente effettuata, ma la questione della compensazione non incide sulla qualificazione sostanziale dell'atto ai fini dell'imposta di registro.

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