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Sentenza

Sentenza del 18/04/2023 n. 10244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Nola accertava e chiedeva alla società il pagamento della TARI relativa all'anno 2016 per un immobile nel comprensorio dell'Interporto. La società impugnava le determinazioni ritenendo applicabili le agevolazioni/esoneri previsti dalla normativa (tra cui L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641 e ss.), ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello del Comune ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato l'avvio a recupero dei rifiuti tramite attestazione di operatore competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società per carenza probatoria dell'avvenuta notificazione del ricorso per posta: non è stato prodotto l'avviso di ricevimento (AR) comprovante la consegna al Comune, documento che deve essere depositato entro l'udienza di discussione. L'istanza di rinvio per produrre l'AR non è stata accolta in mancanza di giustificazioni sull'omessa produzione. È stato inoltre disposto che la ricorrente versi un ulteriore contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto.

Norme richiamate

  • L. 31 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 641, 656, 657

    Disciplina le condizioni per l'agevolazione/esonero TARI legata all'avvio a recupero dei rifiuti; la Corte territoriale ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito la prova richiesta (attestazione dell'operatore competente).

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14

    Richiamato fra le norme impugnate relative al regime tributario sui rifiuti e relative agevolazioni; la contestazione verte sull'applicazione delle disposizioni fiscali ambientali.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59

    Norma richiamata in tema di tributi locali (riferita alla TARSU/TARI), richiamata per la regolamentazione della tassa sui rifiuti.

  • Delibere e determinazioni comunali (es. Delib. Giunta Comunale n. 72/2014, n. 75/2013; Delib. commissariale n. 90/1994; Delib. Consiliare n. 66/1998; Det. Dirig. Comune di Nola 18/05/2010)

    Atti comunali evocati dalla ricorrente/resistente concernenti criteri applicativi e regolamentari della tassa; la Corte non è entrata nel merito sostanziale per l'inammissibilità procedurale del ricorso.

  • L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 7

    Norma che disciplina la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari; centrale nel motivo di inammissibilità per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica al Comune.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Fattispecie di vizio dedotta nel ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e false applicazioni), che però la Corte non ha esaminato per l'inammissibilità procedurale.

  • art. 149 c.p.c.

    Prevede l'avviso di ricevimento quale documento idoneo a provare consegna, data e identità del destinatario nella notifica per posta; la Corte ribadisce che l'AR è l'unico documento idoneo.

  • art. 291 c.p.c.

    Previsione sulla rinnovazione della notificazione: la Corte ricorda che, ove la notifica per posta sia inesistente per mancanza dell'AR, non è possibile disporne la rinnovazione ai sensi di tale norma (giurisprudenza consolidata).

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo invocato per motivare il diniego di rinvio dell'udienza per consentire il deposito tardivo dell'AR.

  • L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Previsione sulla possibilità di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento alla pubblica amministrazione postale; la Corte segnala che il ricorrente può chiedere la rimessione in termini offrendo prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo: la Corte ha dato atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La notifica di un ricorso per posta si perfeziona con la consegna e necessita della produzione dell'avviso di ricevimento (AR) per provare l'effettiva notificazione: in mancanza dell'AR la notificazione si considera inesistente.
  • La mancata produzione dell'AR entro l'udienza di discussione determina, salvo che il ricorrente provi prontamente di aver richiesto il duplicato, l'inammissibilità del ricorso per cassazione; l'udienza non va rinviata automaticamente per consentire il deposito tardivo.
  • Se la notifica è stata effettuata per posta e l'AR è smarrito, il ricorrente può chiedere la rimessione in termini dimostrando di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'ufficio postale (L. n. 890/1982, art. 6), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • In casi di contestazioni su agevolazioni TARI l'onere di prova circa l'avvio a recupero dei rifiuti (o altra condizione di esonero) grava sul contribuente: senza l'attestazione dell'operatore competente la richiesta di agevolazione difficilmente può essere accolta.
  • La Corte non entra nel merito sostanziale delle questioni di diritto né delle interpretazioni normative se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali; pertanto è fondamentale rispettare i requisiti formali di notificazione e di produzione documentale.

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