Sentenza del 11/10/2024 n. 26496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia Sud aveva iscritto, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, ipoteca su due immobili di A.A. per garantire la riscossione di crediti risultanti da dieci cartelle e due avvisi di accertamento esecutivi, alcuni tributari e altri non tributari. Gli immobili erano stati conferiti dalla contribuente e dal coniuge in un fondo patrimoniale con atto del 15 dicembre 2010. La contribuente contestava l’iscrizione, anche per la mancata o inidonea comunicazione preventiva. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 3231/6/18 del 16 maggio 2018, aveva respinto l’appello principale di ADER e quello incidentale della contribuente sulle spese. In cassazione ADER ha contestato: 1) la giurisdizione tributaria sui crediti non tributari, riferiti a tre cartelle per sanzioni stradali secondo ADER (la contribuente aveva indicato anche crediti per occupazione di suolo pubblico); 2) l’errata attribuzione all’agente della riscossione dell’onere di provare il collegamento dei debiti ai bisogni familiari. A.A. ha eccepito l’inammissibilità dell’appello di ADER per novità delle questioni e denunciato l’omesso esame dell’inidoneità del preavviso notificato l’11 dicembre 2014.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale e respinto il ricorso incidentale condizionato. Ha dichiarato che la giurisdizione sui crediti non tributari spetta al giudice ordinario: la relativa parte della controversia dovrà proseguire davanti a tale giudice previa riassunzione nel termine di legge. Per la parte restante, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e le questioni assorbite applicando i principi sull’onere della prova; deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il motivo incidentale relativo all’omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile, perché tale vizio riguarda l’omesso esame di questioni di merito, non di eccezioni processuali, e perché non erano stati specificati i motivi nuovi contestati; il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce alla parte contumace in primo grado di svolgere mere difese. Il motivo sul preavviso è stato rigettato: la CTR aveva già accertato che la comunicazione preventiva dell’11 dicembre 2014 era rituale, e la Cassazione non può riesaminare tale valutazione di merito. La contribuente incidentale è tenuta, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Non è stata definitivamente decisa la legittimità dell’ipoteca sulla parte tributaria né quella relativa ai crediti non tributari: entrambe restano da valutare nei rispettivi giudizi.
Norme richiamate
Art. 77, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
L'art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che, una volta decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, del medesimo decreto - ovvero quello di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento -, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, il ruolo consente l’iscrizione ipotecaria sugli immobili del debitore e dei coobbligati. L’ipoteca, tuttavia, deve rispettare i limiti previsti per i beni conferiti in fondo patrimoniale.
La relazione intercorrente fra le due citate previsioni è stata ormai da tempo chiarita da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973; ne consegue che l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo soltanto se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari o se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi, in caso contrario, ritenere illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata.
La protezione dell’art. 170 c.c. vale anche contro l’iscrizione di ipoteca fiscale. L’ipoteca sui beni del fondo è ammissibile se il debito è funzionale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l’estraneità del debito; in caso contrario è illegittima.
spetta, in ogni caso, al contribuente dimostrare i fatti che possono condurre all'illegittimità dell'ipoteca, e cioè l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la consapevolezza di tale estraneità da parte del creditore
L’onere di provare i fatti che rendono illegittima l’ipoteca grava sul contribuente: deve dimostrare sia che il debito è estraneo ai bisogni familiari sia che il creditore conosceva tale estraneità. La natura imprenditoriale o tributaria del debito, da sola, non determina l’esito.
con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 1, lett. e)-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dall'art. 35, comma 26-quinquies, del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2006, n. 248, applicabile "ratione temporis", ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti, ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambito come appena individuato - se quel provvedimento si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari
La giurisdizione sulle impugnazioni di iscrizioni ipotecarie si individua in base alla natura dei crediti garantiti. Se l’iscrizione riguarda crediti tributari e non tributari, le rispettive parti della controversia appartengono ai giudici competenti per ciascuna categoria.
Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
il divieto di "ius novorum" in appello, sancito dall'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, si riferisce esclusivamente alle nuove eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio (si pensi, ad esempio, all'eccezione di prescrizione: arg. ex art. 2938 c.c.), ma non può ritenersi esteso anche alle mere difese, che la parte contumace in primo grado è pienamente legittimata a svolgere in sede di gravame per confutare le ragioni avversarie.
In appello sono vietate le nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non le mere difese. Anche la parte rimasta contumace in primo grado può quindi contestare in appello le ragioni avversarie con semplici difese.
Art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Né, sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., può pretendersi di sollecitare questa Corte a un non consentito riesame della valutazione di merito compiuta dal collegio di secondo grado.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non consente di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice d’appello.
Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
La Corte ha considerato la possibile preclusione del motivo sul fatto, in relazione alla disciplina applicabile ratione temporis, ma ha deciso la censura nel merito, rilevando che il fatto dedotto era stato esaminato dalla CTR.
Art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
Poiché sulla questione di giurisdizione si sono già pronunciate le Sezioni Unite, la decisione su di essa può essere assunta da questa Sezione semplice, ai sensi dell'art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
La sezione semplice della Cassazione può decidere la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite si sono già pronunciate sul principio applicabile.
va affermata, ai sensi dell'art. 382, comma 1, c.p.c., la giurisdizione del giudice ordinario relativamente ai crediti di natura non tributaria posti a base dell'impugnata iscrizione ipotecaria
La Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice competente e dispone che la controversia relativa ai crediti non tributari prosegua davanti al giudice ordinario.
deve essere disposta, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza gravata
La sentenza impugnata viene cassata in conseguenza dell’accoglimento dei motivi principali.
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
per il resto, la causa deve essere rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della vertenza, incluse le questioni assorbite, uniformandosi ai principi di diritto sopra espressi e provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell'art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Per le questioni che restano nella giurisdizione tributaria, la causa è rinviata al giudice d’appello in diversa composizione, che deve applicare i principi indicati dalla Cassazione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Le disposizioni sono richiamate per i termini di deposito delle memorie del Pubblico Ministero e della contribuente; non fondano una decisione autonoma sui motivi.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per un’ipoteca fiscale che garantisce crediti di natura diversa, la giurisdizione va determinata separatamente per ciascuna categoria: giudice tributario per i crediti tributari e giudice ordinario per quelli non tributari.
- Il conferimento di un immobile in fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l’iscrizione ipotecaria. Per contestarla, il contribuente deve provare che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità.
- La natura tributaria o imprenditoriale del debito, considerata isolatamente, non prova né esclude il collegamento con i bisogni familiari: occorre valutare il rapporto tra il fatto generatore del debito e tali bisogni.
- Nel processo tributario d’appello il divieto di nuove eccezioni non preclude le mere difese; anche chi è rimasto contumace in primo grado può svolgerle in appello.
- La Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o del merito sotto forma di denuncia di omesso esame; il fatto deve essere realmente trascurato dal giudice d’appello.
- Una decisione di rinvio non equivale a una pronuncia definitiva sulla legittimità dell’ipoteca: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni non definite, applicando i principi di diritto fissati dalla Cassazione.
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