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Sentenza

Sentenza del 11/10/2024 n. 26505 - Corte di Cassazione

Accertamento - Autotutela - Diniego

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto l'annullamento in autotutela di due avvisi di accertamento (redditi IRPEF anni 2007-2008, determinati con metodo sintetico ex art. 38 DPR 600/1973), sostenendo di essere venuto a conoscenza degli atti solo dopo la notifica degli inviti al pagamento da parte dell'agente della riscossione e deducendo, tra l'altro, l'esistenza di nuovi elementi (sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma che dichiarava l'inesistenza del procedimento di notifica) e presunte ingiustizie/irregolarità; l'Ufficio ha respinto la rinnovata istanza e il contribuente ha impugnato tale diniego in sede giurisdizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la conformità della decisione di merito alla giurisprudenza consolidata: non è ammesso che il contribuente riproponga reiterate istanze di autotutela contro atti tributari già divenuti definitivi e scelga quale diniego impugnare; il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è limitato a verificare l'esistenza di ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'annullamento, non a riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria. La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'impugnazione del diniego, la questione costituzionale sollevata e ha rilevato che al momento della istanza non era intervenuta pronuncia che avesse già accertato la nullità/inesistenza della notifica. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (euro 7.600).

Norme richiamate

  • D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 (art. 2)

    "l'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione"

    Fornisce il quadro regolamentare dell'autotutela tributaria: autorizza l'annullamento d'ufficio in presenza di illegittimità e dà priorità ai casi di rilevante interesse generale; l'atto amministrativo di autotutela resta però esercizio discrezionale e non strumento sostitutivo dei rimedi giudiziali del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1973 (art. 38, commi 4 e 5)

    Norma di riferimento per il metodo sintetico di formazione della base imponibile IRPEF; utilizzata nella motivazione per descrivere l'oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (art. 21)

    Stabilisce il termine per proporre ricorso al giudice tributario; la scadenza del termine rende l'atto impositivo definitivo se non tempestivamente impugnato, principio richiamato dalla Corte per spiegare la definitività degli avvisi.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e D.Lgs. n. 219/2023 (art. 1, comma 1, lettera m)

    Riferimento alle novità normative successive in materia di autotutela (introduzione di norme sull'autotutela obbligatoria e facoltativa), ma la Corte ha ritenuto che tali novità non incidessero sulla soluzione della presente controversia (decisione disciplinata dal D.M. 37/1997 "ratione temporis").

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 181/2017

    Giurisprudenza costituzionale che ha affermato che l'autotutela tributaria è potere discrezionale dell'amministrazione, non dovere risarcitorio né strumento di tutela del contribuente; ha escluso l'obbligo di risposta dell'Amministrazione all'istanza di autotutela e ha sottolineato il valore della stabilità degli atti amministrativi.

  • Art. 140 c.p.c. e art. 2700 c.c. (richiamati in motivazione sul tema notifiche e prova)

    Riferimenti in relazione alla prova della regolarità delle notifiche: la decisione del Tribunale su querela di falso riguarda l'idoneità della documentazione di notifica, ma la Corte ha ritenuto che tale accertamento non fosse intervenuto prima dell'istanza di autotutela per rendere gli avvisi non definitivi.

  • D.Lgs. n. 78/2010 (art. 29, comma 1, lettera b) - questione costituzionale sollevata dal ricorrente

    Norma invocata nella questione di costituzionalità concernente sanzioni amministrative; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante per la decisione sul ricorso per inammissibilità del gravame sull'autotutela.

  • D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1-quater)

    Norma richiamata esclusivamente per la formalità dell'attestazione sui presupposti per il versamento di un contributo aggiuntivo in caso di soccombenza del ricorrente; la Corte ne ha dato atto nella parte finale della sentenza.

Massime di principio

  • L'autotutela tributaria è un potere discrezionale dell'Amministrazione e non un rimedio sostitutivo del ricorso giurisdizionale del contribuente; non può essere usata dal contribuente come strumento alternativo al giudice.
  • Il contribuente non può proporre ripetute istanze di annullamento in autotutela per 'scegliere' quale diniego impugnare: può impugnare in sede giurisdizionale solo il diniego (espresso o tacito) relativo alla prima istanza, salvo che siano invocate ragioni di rilevante interesse generale trascurate dall'Amministrazione.
  • Il sindacato del giudice sul diniego di autotutela è limitato a verificare l'eventuale omissione di ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione a rimuovere l'atto; il giudice non può riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria già divenuta definitiva.
  • La definitività di un avviso di accertamento (per mancato tempestivo ricorso) non viene automaticamente meno dal fatto che il contribuente abbia successivamente impugnato anche l'atto consequenziale; soltanto l'accertamento giudiziale dell'inesistenza o invalidità della notifica può incidere sulla definitività dell'atto.
  • La proposizione di una rinnovata istanza di autotutela fondata su "nuovi elementi" richiede che tali elementi giustifichino ragioni di rilevante interesse generale; mere ragioni di interesse privato o la generica invocazione della capacità contributiva non sono sufficienti.
  • La Corte Costituzionale ha confermato che non esiste l'obbligo per l'Amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela e che il silenzio non equivale automaticamente a diniego impugnabile, salvo diversa disciplina normativa specifica.
  • Quando si contestano vizi di notifica o di prova delle notifiche (es.: sentenza di querela di falso), è determinante il momento in cui tale accertamento diventa definitivo: se non è intervenuto prima dell'istanza di autotutela, non rende retroattivamente non definitivo l'avviso.
  • In caso di esito favorevole dell'Amministrazione (sgravio parziale) non è automaticamente possibile, per il contribuente, impugnare la restante pretesa tramite autotutela: la parte residua può essere contestata solo se emergono ragioni di rilevante interesse generale.

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