Cassazione Civile, Ordinanza n. 23279/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato reiterati con personale ATA della scuola. In primo grado era stato riconosciuto il diritto delle lavoratrici all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2008/2009, oltre al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine; la Corte d'appello ha invece riformato in parte la decisione, ritenendo che il diritto all'immissione in ruolo sorga solo se, oltre alla presenza di posti vacanti nell'organico di diritto e alla posizione utile in graduatoria, vi sia anche una previa autorizzazione all'assunzione e l'individuazione dei posti da coprire mediante atto di macro-organizzazione. La Corte territoriale ha quindi negato la costituzione del rapporto a tempo indeterminato, ma ha accolto la domanda di risarcimento del danno comunitario. Con il ricorso per cassazione le lavoratrici hanno dedotto: 1) l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello per difetto di interesse; 2) la novità e tardività delle eccezioni sollevate dal Ministero in appello, nonché violazioni processuali e del principio di non contestazione; 3) la violazione dell'art. 554 d.lgs. 297/1994, della disciplina sulle graduatorie permanenti e della normativa unionale, sostenendo che la disponibilità dei posti e la loro copertura dovessero bastare a fondare il diritto all'assunzione; 4) la violazione del giudicato interno e della disciplina europea sulla tutela del lavoro a termine; 5) in via subordinata, l'insufficienza del solo risarcimento, ritenuto non adeguatamente dissuasivo rispetto all'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, ma ha escluso sia il vizio di motivazione apparente sia l'omesso esame di fatti decisivi. Ha affermato che il Ministero aveva interesse ad appellare perché risultava soccombente sulla statuizione che aveva condannato l'amministrazione all'assunzione. Nel merito ha condiviso la lettura della Corte d'appello secondo cui, per il personale ATA della scuola, l'immissione in ruolo non deriva dalla sola vacanza di posti nell'organico di diritto e dalla collocazione utile in graduatoria, ma richiede anche la previa autorizzazione alle assunzioni e l'individuazione delle posizioni da coprire tramite gli atti di programmazione e macro-organizzazione previsti dalla normativa. Ha quindi ritenuto che l'autorizzazione ministeriale costituisca elemento costitutivo del diritto all'assunzione e che, non essendo stata allegata/provata, la domanda fosse infondata. Ha inoltre escluso che il Ministero fosse decaduto dal sollevare tale questione in appello, trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio e non di mera contestazione nuova preclusa. Ha infine dichiarato inammissibili le censure sul trattamento economico e sulla quantificazione del danno, perché non riferite alla motivazione della sentenza o comunque dirette a una rivalutazione del merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'interesse ad impugnare sussiste ogniqualvolta la rimozione della decisione di primo grado possa apportare un'utilità giuridica alla parte soccombente, anche parziale.
Le censure processuali sono scrutinabili solo se riferite alla decisione impugnata; non è ammissibile una doglianza sganciata dal decisum.
Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati, non sulla qualificazione giuridica dei fatti o sulle ricostruzioni in iure.
La deduzione di violazioni nella valutazione probatoria non può tradursi in una richiesta di riesame del merito in cassazione.
Il vizio motivazionale è configurabile solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non per mera insufficienza o non condivisibilità.
L'appello deve individuare i punti della sentenza contestati; tuttavia, nel caso concreto, la questione sull'autorizzazione all'assunzione era comunque deducibile e rilevabile.
Il divieto di nova non impedisce la deduzione in appello di eccezioni in senso lato o di questioni rilevabili d'ufficio.
Nel rito del lavoro l'impugnazione deve essere specifica, ma la censura è inammissibile solo se del tutto non riferibile alla decisione.
Il divieto di nuove eccezioni non copre le difese che attengono a fatti estintivi, impeditivi o modificativi rilevabili d'ufficio.
Per il personale ATA le nomine da graduatoria permanente sono disposte nei limiti dei posti disponibili, ma tale disponibilità va letta in coordinamento con la disciplina sulle autorizzazioni alle assunzioni.
art. 39, commi 3 e 3-bis, L. 449/1997
Le assunzioni pubbliche sono subordinate alla determinazione del numero massimo complessivo di assunzioni e alle autorizzazioni/limitazioni di programmazione previste dalla norma.
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
L'avvio delle procedure di reclutamento è subordinato alla programmazione del fabbisogno e, per alcune amministrazioni, a un apposito decreto autorizzatorio.
È richiamato come norma che esclude la conversione automatica del rapporto a tempo determinato nel pubblico impiego.
L'autorizzazione alle assunzioni è elemento costitutivo del diritto all'immissione in ruolo e deve essere allegata e provata da chi lo fa valere.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti di legge, va dato atto del raddoppio del contributo unificato.
direttiva 1999/70/CE
È invocata dalle ricorrenti a sostegno della tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine; la Corte non ne ravvisa violazione decisiva rispetto alla soluzione adottata.
clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
È richiamata dalle ricorrenti per sostenere l'inadeguatezza delle misure sanzionatorie, ma la Corte non accoglie tale censura.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego scolastico, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato del personale inserito in graduatoria permanente non discende dalla sola vacanza di posti nell'organico di diritto e dalla posizione utile in graduatoria, ma richiede anche la previa autorizzazione all'assunzione e la riconduzione dei posti al contingente individuato dall'atto di programmazione o macro-organizzazione.
- Quando un fatto costituisce elemento costitutivo del diritto azionato, la sua esistenza deve essere allegata e provata dalla parte che invoca il diritto; non può essere trattato come mero fatto impeditivo gravante sulla controparte.
- L'interesse ad impugnare sussiste ogni volta che la riforma della decisione impugnata può produrre un'utilità giuridica concreta per l'impugnante, anche se la parte abbia comunque un interesse generale all'organizzazione del servizio.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o radicale incomprensibilità; non è consentito trasformare il motivo in un riesame del merito o della sufficienza della motivazione.
- Il divieto di nuove eccezioni o contestazioni in appello non impedisce alla parte di far valere profili che il giudice avrebbe dovuto comunque verificare d'ufficio, né opera rispetto alla mera qualificazione giuridica dei fatti già allegati.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici specificamente dedotti, non la loro qualificazione giuridica né le conclusioni in diritto tratte dalle parti.
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