Cassazione Civile, Ordinanza n. 01823/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale per IRAP, IVA e IRPEF 2007 emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza. L’Ufficio ha contestato alla società ricavi non contabilizzati, ritenendo che i finanziamenti infruttiferi dei soci iscritti nel conto "anticipi soci" fossero in realtà utili occulti per euro 146.000, con recupero a tassazione anche ai fini IRAP e IVA. In base all’art. 5 t.u.i.r. sono stati poi emessi avvisi anche nei confronti dei soci, per imputazione del maggior reddito societario pro quota ai fini IRPEF. I contribuenti hanno sostenuto che la provvista degli anticipi derivasse da un precedente rimborso IVA percepito dalla società nel 2006 e che i versamenti fossero stati effettivamente eseguiti dai soci. La CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo non dimostrata, in modo idoneo a sovvertire la decisione di primo grado, l’inesistenza dei finanziamenti soci e valorizzando la sostanziale coincidenza tra rimborso IVA e importo contestato. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, violazione di norme sostanziali e processuali e dei criteri presuntivi/probatori, sostenendo che la CTR avesse compiuto una ricostruzione fattuale illogica e non consentita; dall’altro, violazione delle norme sull’accertamento per aver la CTR ritenuto illegittimo il richiamo all’art. 41-bis d.P.R. 600/1973 negli avvisi impugnati. Nelle more, una socia ha aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ex l. 130/2022, con estinzione del giudizio nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione della socia che aveva definito la controversia ai sensi dell’art. 5 l. 130/2022. Quanto alla società e all’altro socio, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie; il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché colpiva una ratio decidendi autonoma, mentre restava intatta l’altra ratio posta a base della decisione impugnata. Nessuna statuizione sulle spese per i contribuenti rimasti intimati e non costituiti.
Norme richiamate
richiamato per l’imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci di società di persone; nella lite è il parametro che consente il recupero IRPEF pro quota del maggior reddito accertato alla società
norma invocata dall’Ufficio come base dell’accertamento parziale; la CTR l’aveva ritenuta illegittimamente indicata, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile
art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di recupero IVA
invocati per censurare l’apprezzamento delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito
richiamati in relazione al valore degli indizi e delle presunzioni semplici poste a base dell’accertamento
invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine ai finanziamenti soci e alla provenienza delle somme
art. 46, comma 4, d.lgs. 546/1992
richiamato per la regolazione delle spese nel rapporto tra la socia aderente alla definizione agevolata e l’Ufficio
utilizzato per la definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Cassazione, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente alla socia che vi ha aderito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- La coincidenza tra importi contabili e movimentazioni finanziarie può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento presuntivo, ma la sua valutazione resta insindacabile in cassazione se sorretta da un ragionamento logico e coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura soltanto una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione resta comunque sorretta dalla ratio non attinta dal motivo.
- La definizione agevolata della lite tributaria pendente in Cassazione comporta l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione del contribuente che vi abbia validamente aderito.
- L’accertamento del reddito imputato ai soci di società di persone richiede la contestazione del maggior reddito societario, ma la prova contraria offerta dal contribuente può essere apprezzata dal giudice di merito secondo criteri presuntivi e di verosimiglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01807/2026 del 27/01/2026
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01820/2026 del 27/01/2026
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01821/2026 del 27/01/2026
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01831/2026 del 27/01/2026
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01837/2026 del 27/01/2026
- ordinanza_civile · 27 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01839/2026 del 27/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →