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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01831/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del corrispettivo di una fornitura di idropittura. La società acquirente propose opposizione deducendo che il prodotto era viziato e inidoneo all'uso, poiché sulle facciate di un condominio, dove era stato applicato, si erano verificati difetti di dilavamento e "lumacature". In via riconvenzionale chiese la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accolse l'opposizione e la domanda riconvenzionale, ma la Corte d'appello riformò la decisione, ritenendo decisiva la non conformità delle modalità di applicazione del prodotto alle prescrizioni della scheda tecnica e condannando l'acquirente al pagamento del credito monitorio. Nel ricorso per cassazione la società acquirente dedusse, in primo luogo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e irriducibilmente contraddittoria, sostenendo che la Corte territoriale aveva da un lato riconosciuto l'inidoneità intrinseca del prodotto all'uso cui era destinato e dall'altro aveva escluso la responsabilità della fornitrice per asseriti errori di posa, senza ricostruire coerentemente la catena causale. Con gli altri motivi lamentò la violazione delle regole sull'onere della prova e dell'apprezzamento delle prove, nonché l'omesso esame di fatti emergenti dalla c.t.u. e dalle testimonianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata affetta da contraddizione irriducibile e quindi apparente, perché la Corte d'appello aveva dapprima condiviso l'accertamento tecnico circa la scarsa resistenza all'acqua e l'inidoneità della pittura, e poi aveva valorizzato le modalità di applicazione senza chiarire se e come esse si inserissero in una ricostruzione causale coerente, né ricostruire il contenuto degli accordi tra le parti e le caratteristiche del prodotto ordinato. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, relativi a violazione delle regole sull'onere della prova, al richiamo del fatto notorio sulla temperatura invernale e all'omesso esame di circostanze istruttorie. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di motivazione dedotto ai sensi del n. 4 è stato ricondotto alla nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; i motivi ex n. 5 sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla quando la motivazione, pur esistente graficamente, è affetta da contraddizione irriducibile o non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"; è denunciabile la motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito sulla ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi assorbiti in tema di valutazione delle prove e uso improprio del fatto notorio.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito in relazione alla responsabilità per inadempimento del venditore.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito in tema di garanzia per vizi della cosa venduta.

  • art. 1492 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito in tema di rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta.

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato nel motivo assorbito in tema di mancanza di qualità promesse o essenziali.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando il giudice, pur affermando un accertamento decisivo, fonda poi la decisione su un ulteriore rilievo incompatibile senza ricostruire in modo coerente la catena causale e il percorso logico seguito.
  • Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è sindacabile solo la violazione del minimo costituzionale della motivazione: sono rilevanti la mancanza assoluta, la motivazione meramente apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e l'obiettiva incomprensibilità, non il mero difetto di sufficienza.
  • Quando si controverte sulla responsabilità del venditore per vizi o mancanza di qualità del bene, il giudice deve distinguere tra l'eventuale difetto intrinseco del prodotto e le successive modalità di impiego o posa in opera; queste ultime possono escludere la responsabilità solo se inserite in una ricostruzione causale coerente e compatibile con l'oggetto della fornitura e con gli accordi tra le parti.
  • La verifica dell'idoneità del bene all'uso cui è destinato deve essere apprezzata alla luce del contenuto dell'accordo, delle caratteristiche del prodotto consegnato e delle risultanze istruttorie complessive, non potendosi risolvere il giudizio con un'affermazione apodittica che trasferisca automaticamente l'esito negativo sulla condotta dell'utilizzatore.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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