Cassazione Civile, Ordinanza n. 01839/2026 del 27/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso dalla società ricorrente per ottenere la risoluzione di un contratto di affitto di azienda concluso con un soggetto che gestiva un chiosco-bar gelateria insistente su un'area di cui il Comune assumeva la proprietà demaniale. Il Comune ha quindi proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. contro la sentenza che aveva accolto la domanda della società e condannato l'affittuario alla restituzione dell'azienda e al pagamento dell'indennità di occupazione. La Corte d'appello aveva dapprima dichiarato inammissibile l'opposizione e poi comunque la aveva rigettata nel merito, ritenendo non provata la proprietà comunale e valorizzando precedenti giudicati e atti di provenienza della società. La Cassazione, con ordinanza n. 15398/2025, ha accolto per quanto di ragione il ricorso del Comune, cassando con rinvio la decisione d'appello perché l'opposizione di terzo poteva essere utilizzata anche per far valere il pregiudizio riflesso derivante da una sentenza resa in un giudizio introdotto con azione personale, e perché la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato alcuni documenti e il tema del giudicato. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto: che la Cassazione avesse erroneamente presupposto la proprietà dell'area in capo al Comune e che avesse trasformato l'opposizione di terzo in una rivendica, oltre a ritenere decisivi documenti non esaminati dal giudice di merito. La ricorrente sosteneva che tali affermazioni integrassero errori percettivi e non semplici valutazioni giuridiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi di revocazione fossero inammissibili perché miravano, in realtà, a contestare valutazioni giuridiche della precedente ordinanza di Cassazione e non un errore di fatto revocatorio. Ha chiarito che l'ordinanza revocanda non aveva affatto accertato la proprietà del Comune sull'area, ma si era limitata a censurare il principio seguito dalla Corte d'appello sull'inammissibilità dell'opposizione di terzo e a rinviare al giudice di merito la verifica sulla dedotta nullità del contratto di affitto per impossibilità giuridica dell'oggetto e sulla sussistenza del diritto dominicale/demaniale allegato dal Comune. Ha inoltre precisato che il richiamo al giudicato e ai documenti indicati nella precedente ordinanza non integrava un errore di fatto, ma una valutazione sulla rilevanza di quegli elementi nel giudizio di legittimità. Il ricorso per revocazione è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 404, comma 1, c.p.c.
l'opposizione di terzo può essere proposta anche dal soggetto che lamenti un pregiudizio riflesso derivante da una sentenza resa in un giudizio tra altri, non solo contro l'efficacia diretta del giudicato.
art. 391-bis c.p.c.
la revocazione delle ordinanze e sentenze della Cassazione è ammessa soltanto per errore di fatto nei limiti dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio consiste nella falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, non nella contestazione di valutazioni giuridiche o interpretative.
art. 2909 c.c.
il giudicato non è opponibile a chi non abbia partecipato ai giudizi in cui si è formato; la sua efficacia va quindi verificata rispetto ai soggetti effettivamente vincolati.
art. 1615 c.c.
l'affitto d'azienda è richiamato come figura assimilabile alla locazione di un bene produttivo, ai fini dell'estensibilità del principio elaborato in tema di locazione di cosa altrui.
art. 948 c.c.
la Corte precisa che la controversia non doveva essere convertita in un'azione di rivendica, restando invece nei limiti dell'opposizione di terzo volta a far valere il pregiudizio riflesso del giudicato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la precedente ordinanza aveva ritenuto in parte fondata la censura sulla mancata considerazione di documenti potenzialmente decisivi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa dagli atti, o l'inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia; non è configurabile quando la critica investe la valutazione giuridica del fatto o l'interpretazione della giurisprudenza richiamata.
- La revocazione delle decisioni della Cassazione non può essere usata per contestare la correttezza dell'interpretazione delle norme di diritto o per rivalutare il significato giuridico dei precedenti richiamati: tali censure integrano, al più, errori di diritto e non errori di fatto.
- L'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. è esperibile anche per reagire all'efficacia riflessa di una sentenza resa tra altri soggetti quando essa incida incompatibilmente sulla posizione giuridica del terzo, specie se il terzo deduce un diritto dominicale o comunque incompatibile con gli effetti pratici della decisione.
- In tema di revocazione della Cassazione, l'errore deducibile deve riguardare gli atti interni del giudizio di legittimità e incidere direttamente sul provvedimento impugnato; non sono proponibili contestazioni volte a ottenere una nuova valutazione del merito o della prova svolta dal giudice di rinvio.
- Il richiamo a precedenti anche risalenti non ne diminuisce di per sé la portata, se i principi affermati non risultano superati da un diverso assetto normativo o da una successiva giurisprudenza di legittimità contraria.
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