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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01821/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione di euro 40.000 emessa per violazione dell'art. 110 TULPS, avverso la quale l'interessato aveva proposto opposizione poi respinta in primo e secondo grado e infine ricorso per cassazione, definito con ordinanza n. 30143/2024, che aveva accolto solo il motivo sulle spese e rigettato il resto. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. il ricorrente deduce un errore di fatto/percettivo della Corte di cassazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata non avrebbe considerato la sua asserita adesione, in pendenza del giudizio di legittimità, alla definizione agevolata c.d. rottamazione-quater ex l. n. 197/2022, con conseguente necessità di sospensione del giudizio e, una volta completati i pagamenti, estinzione del processo. La Corte rileva però che il ricorrente non prova in modo tempestivo e completo né la presentazione dell'istanza nel termine perentorio, né la documentazione di adesione e di pagamento delle rate; perciò l'omesso esame non è decisivo e non integra errore revocatorio.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la pretesa svista materiale non fosse decisiva, poiché l'estinzione del processo non discende dalla sola manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata, ma richiede anche la tempestiva presentazione dell'istanza e l'effettivo integrale adempimento dei pagamenti previsti. Poiché tali circostanze non risultavano provate, non era configurabile il vizio revocatorio dedotto. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché l'amministrazione non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio processuale utilizzato per chiedere la revocazione di un provvedimento della Corte di cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva decisiva, non un errore di giudizio; nel caso concreto la Corte esclude che il presunto mancato esame degli atti integri tale errore.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    L'Agenzia si è costituita soltanto ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

  • art. 1, comma 231, L. n. 197/2022

    Individua la definizione agevolata cui il ricorrente assume di aver aderito.

  • art. 1, comma 235, L. n. 197/2022

    Riguarda la manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata da parte del debitore.

  • art. 1, comma 236, L. n. 197/2022

    Viene richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del processo dopo la domanda di definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 110 TULPS

    È la norma violata che aveva dato origine all'ordinanza-ingiunzione impugnata nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio per omesso esame di un fatto o documento è configurabile solo se la svista riguarda un fatto pacifico e decisivo, non quando la doglianza tende in realtà a rimettere in discussione la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata, non basta la mera dichiarazione di volontà di aderire: occorre la prova della tempestiva presentazione dell'istanza entro il termine perentorio e dell'effettivo pagamento delle rate previste.
  • La sospensione del processo collegata alla definizione agevolata è uno strumento interinale e non equivale all'estinzione, che presuppone il perfezionamento della procedura agevolativa secondo i requisiti di legge.
  • Chi deduce un errore di fatto revocatorio ha l'onere di produrre documenti idonei a dimostrare in modo completo e tempestivo il fatto asseritamente trascurato e la sua decisività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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