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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01837/2026 del 27/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un estratto di ruolo riferito a quattro cartelle di pagamento per IRPEF relative agli anni d'imposta 2008, 2009, 2010 e 2013, deducendo omessa notifica delle cartelle, decadenza della riscossione e prescrizione dei crediti. La CTP aveva accolto il ricorso; in appello, però, la CTR aveva ritenuto l'impugnazione dell'Ufficio ammissibile per mancanza di prova della regolarità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e aveva quindi accolto il gravame, rilevando anche la prova, fornita dall'Ufficio, della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3, d.lgs. 546/1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto ammissibile l'appello nonostante la tempestiva notifica del ricorso introduttivo e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; (2) vizio motivazionale per avere la CTR affermato che in appello era stata prodotta solo la cartolina di ritorno, senza considerare la ricevuta di spedizione e la documentazione completa della notifica; (3) omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe dovuto rilevare la nullità di alcune notifiche di preavvisi di fermo e di una cartella, asseritamente eseguite a mani del portiere senza le formalità richieste per l'irreperibilità relativa, nonché l'invalidità di un'intimazione di pagamento per relata incompleta; (4) violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 in tema di spese, poiché la CTR aveva condannato il contribuente anche per il primo grado malgrado la richiesta dell'Ufficio riguardasse solo il secondo grado. La Corte, esaminati i fascicoli di merito acquisiti, ha verificato che il ricorrente aveva effettivamente prodotto sia in primo sia in secondo grado la ricevuta di accettazione della raccomandata contenente il ricorso sia la cartolina di ritorno attestante la consegna all'ADER, con conseguente piena conoscenza del giudizio da parte dell'Ufficio. Ne è derivato che il termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado decorreva dalla pubblicazione della stessa ed era spirato ben prima dell'appello notificato il 15 gennaio 2020. La Corte ha quindi accolto i primi due motivi, assorbendo gli altri due, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia della riscossione, con condanna di quest'ultima alle spese di appello e di legittimità.

La decisione

La Corte ha accertato, sulla base dei fascicoli di merito, che la notifica del ricorso introduttivo all'agente della riscossione era stata regolarmente eseguita e che la CTR aveva errato nel ritenere mancante la prova di tale notifica. Poiché l'Ufficio aveva avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio, il termine di sei mesi per impugnare la sentenza di primo grado decorreva dalla pubblicazione di quest'ultima e risultava scaduto prima dell'appello, proposto solo il 15 gennaio 2020. Di conseguenza, la Corte ha accolto i primi due motivi, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, e ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché l'appello dell'agente della riscossione era inammissibile/tardivo. L'agente della riscossione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo per la dedotta violazione di norme processuali sulla tempestività dell'appello e sulla prova della notifica del ricorso introduttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per i motivi con cui si denuncia l'omesso esame di fatti decisivi e l'erronea valutazione della documentazione di notifica.

  • artt. 324 e 327 c.p.c.

    La Corte li considera nel giudizio sulla tempestività dell'appello: il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado quando la parte abbia avuto rituale conoscenza del processo.

  • artt. 58 e 38, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere la prova della rituale notifica del ricorso introduttivo e l'effetto sulla decorrenza del termine di impugnazione.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel quarto motivo per contestare la condanna alle spese anche del primo grado; il motivo resta assorbito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    È la base della cassazione senza rinvio, perché l'appello dell'agente della riscossione è dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    È evocato nel terzo motivo in tema di notifiche consegnate al portiere e delle formalità richieste per la notificazione in caso di irreperibilità relativa; il motivo è assorbito.

  • art. 140 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo, in relazione all'equiparazione della notificazione nelle ipotesi di irreperibilità relativa e alla necessità della seconda raccomandata informativa; la questione non incide sulla decisione finale perché assorbita.

Massime di principio

  • Quando la parte appellata dimostra di aver ritualmente notificato il ricorso introduttivo e l'altra parte ha avuto piena conoscenza del giudizio, il termine breve/lungo per impugnare la sentenza di primo grado decorre dalla pubblicazione della decisione e l'appello successivo al suo spirare è tardivo e quindi inammissibile.
  • In sede di legittimità, la verifica dei fascicoli di merito può smentire l'assunto del giudice di appello sulla mancanza di prova della notifica: se dagli atti risultano sia la ricevuta di spedizione sia l'avviso di ricevimento del ricorso, la rituale instaurazione del contraddittorio deve ritenersi provata.
  • Quando viene accolto il motivo che investe la tempestività dell'impugnazione, restano assorbite le ulteriori censure attinenti al merito della pretesa tributaria e alla regolazione delle spese.
  • Se l'appello è dichiarato tardivo/inammissibile, la cassazione può avvenire senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di merito e la causa non possa proseguire davanti al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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