Cassazione Civile, Ordinanza n. 07807/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito di circa 1,9 milioni di euro, in parte privilegiato e in parte chirografario, fondato su due fideiussioni rilasciate da una società cooperativa di garanzia collettiva fidi a favore dell'amministrazione finanziaria nell'interesse di una società associata, a garanzia di debiti fiscali del debitore principale. Il giudice delegato aveva respinto l'insinuazione ritenendo nulle le fideiussioni, perché rilasciate da un confidi minore al di fuori dell'attività consentita. Il tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto la domanda, reputando valide le fideiussioni poiché espressamente previste dalla normativa tributaria. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 106, 107 e 155 T.U.B., sostenendo che la disciplina bancaria e finanziaria prevalesse su quella tributaria e che i confidi minori non potessero rilasciare garanzie in favore dell'erario, con conseguente nullità virtuale delle fideiussioni e insussistenza del credito ammesso al passivo. Nel controricorso è stata anche sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, poi respinta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo unico, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui la fideiussione rilasciata da un confidi minore non è nulla per violazione di norma imperativa, poiché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soli intermediari autorizzati e dalle norme limitative non si ricava un divieto assoluto di prestare garanzie diverse da quelle dirette a favorire il finanziamento bancario. La Corte ha quindi confermato, sia pure con diversa motivazione, la correttezza della decisione del tribunale che aveva ammesso il credito al passivo. Ha inoltre respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, richiamando la disciplina per cui l'insinuazione al passivo spetta al concessionario/agente sulla base del ruolo e per conto dell'ente creditore. Spese compensate per sopravvenuto orientamento nomofilattico e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 106 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Richiamato per la disciplina degli intermediari finanziari e degli elenchi dei soggetti operanti nel settore; non è stato ritenuto fondativo di un divieto di rilascio di fideiussioni da parte dei confidi minori.
art. 107 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Richiamato per distinguere i confidi maggiori iscritti nell'elenco speciale; la Corte ha escluso che l'assenza di iscrizione in tale elenco renda nulle le fideiussioni rilasciate dal confidi minore.
art. 155, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Usato per qualificare il soggetto come confidi minore, ma senza desumerne un divieto assoluto di prestare garanzie.
art. 155, comma 4-bis, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Richiamato per la distinzione tra confidi minori e maggiori sulla base di criteri oggettivi di attività e patrimonio.
art. 155, comma 4-quater, d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.)
Richiamato per evidenziare che i confidi maggiori potevano prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria per l'esecuzione dei rimborsi di imposte.
art. 13, comma 32, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
Ha introdotto la previsione sulle garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria da parte dei confidi maggiori.
art. 13, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003
È richiamato come norma che limita i confidi all'attività di garanzia collettiva dei fidi e ai servizi connessi o strumentali, ma la Corte esclude che da ciò derivi un divieto implicito di prestare fideiussioni.
art. 1, commi 124-127, l. n. 244/2007
Richiamato dal tribunale come norma tributaria che consente garanzie rilasciate da confidi iscritti negli elenchi ex artt. 106 e 107 T.U.B. anche in ambito fiscale.
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come disposizione tributaria che contempla la possibilità di garanzie prestate da confidi iscritti negli elenchi T.U.B. per rimborsi d'imposta.
art. 3-bis, comma 1, d.lgs. n. 462/1997
Richiamato come ulteriore base normativa tributaria per l'utilizzo di fideiussioni di confidi negli adempimenti fiscali.
Richiamato per escluderne l'applicazione ratione temporis, essendo successivo al rilascio delle fideiussioni e prevedendo un regime transitorio.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 141/2010
Prevede il periodo transitorio durante il quale i confidi già esistenti potevano continuare a operare.
Base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore escluso.
art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
"il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura"
Attribuisce all'agente della riscossione il compito di chiedere l'ammissione al passivo sulla base del ruolo e per conto dell'ente creditore.
Richiamato per la chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario/agente della riscossione.
Richiamato per l'autorizzazione del giudice alla chiamata in causa del terzo.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Usato per il rinvio alla motivazione delle Sezioni Unite sui presupposti della nullità virtuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La fideiussione rilasciata da un confidi minore non è nulla per violazione di norme imperative solo perché il soggetto è iscritto nell'elenco dei confidi minori e non in quello speciale degli intermediari finanziari, mancando una previsione testuale di nullità e non potendosi ricavare un divieto assoluto di prestare garanzie diverse da quelle funzionali al credito bancario.
- Le limitazioni normative all'attività dei confidi devono essere interpretate in modo non estensivo: esse non incidono sulla capacità generale del soggetto di rilasciare garanzie, salvo specifici divieti espressi.
- La fideiussione non è un contratto riservato per natura ai soggetti bancari o finanziari; pertanto, in assenza di una riserva di legge o di una nullità espressa, non può affermarsi la nullità del negozio solo perché stipulato da un confidi minore.
- Quando il debitore fallisce, l'agente della riscossione chiede l'ammissione al passivo sulla base del ruolo e per conto dell'ente creditore, ferma la possibilità di chiamare in causa quest'ultimo per la tutela delle rispettive posizioni processuali.
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