Cassazione Civile, Ordinanza n. 25805/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di classamento e attribuzione di rendita catastale relativi a due porzioni di un fabbricato sito in Modena, noto come "Collegio San Carlo", inserito tra gli immobili di notevole interesse storico, artistico e architettonico. Dopo due procedure DOCFA, una per fusione di unità catastali e una per redistribuzione degli spazi interni, l'Ufficio aveva attribuito a singole porzioni una categoria diversa dalla A/9, in particolare C/1 per locali a destinazione commerciale. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la commissione regionale ha riformato la decisione, ritenendo che il vincolo storico-artistico sull'intero edificio non si estenda automaticamente a ogni singola porzione e che siano compatibili, nello stesso fabbricato, categorie diverse per unità con diversa destinazione. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per omessa motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'appello per giudicato esterno, formatosi su una precedente decisione che avrebbe definitivamente classificato l'intero fabbricato in categoria A/9; con il secondo ha denunciato travisamento della domanda e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che quel giudicato esterno dovesse vincolare anche le unità immobiliari di successiva formazione ricavate dal medesimo edificio, impedendo nuove variazioni catastali e l'attribuzione di categorie diverse. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non apparente, avendo espressamente affrontato la questione del giudicato esterno e spiegato perché non fosse preclusiva la nuova controversia, e ha escluso anche l'omessa pronuncia. Ha respinto pure il secondo motivo, ricostruendo l'evoluzione giurisprudenziale in materia di categoria catastale A/9 e affermando che il giudicato formatosi su una precedente classificazione dell'intero edificio vincola solo la situazione fattuale cristallizzata al momento di quella decisione, non anche i successivi mutamenti dello stato di fatto che abbiano determinato nuove unità immobiliari o diverse destinazioni. La Corte ha quindi confermato la legittimità della classificazione differenziata delle porzioni interessate dalle variazioni catastali. Le spese sono state compensate per il revirement giurisprudenziale, ed è stato dato atto dell'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità per difetto di motivazione, ma escluso in concreto perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e controllabile.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma ritenuto non violato nel caso concreto.
Richiamato in relazione al requisito motivazionale della decisione, ma non ritenuto violato.
Esclusa la sua violazione perché la questione del giudicato esterno e della sua efficacia era stata comunque esaminata e decisa dal giudice d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
Il giudicato esterno vincola solo la situazione fattuale cristallizzata al momento della decisione, non i successivi mutamenti catastali e fattuali intervenuti sull'immobile.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 53 Cost.
Richiamato nel contesto della finalità economico-fiscale del classamento catastale e della capacità contributiva.
art. 9 Cost.
Richiamato, in relazione alla tutela costituzionale dei beni di interesse storico-artistico, come fondamento del regime vincolistico.
Legge 1 giugno 1939, n. 1089
Richiamata come disciplina originaria del vincolo storico-artistico sugli immobili.
Richiamato come normativa attuale sui beni culturali, rispetto alla quale il vincolo non determina automaticamente la categoria catastale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 27, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la trattazione camerale da remoto.
art. 16, comma 3, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamato per la proroga della disciplina emergenziale della trattazione da remoto.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta che la motivazione sia ritenuta errata o non condivisibile nel merito.
- Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice abbia comunque preso in esame e deciso la questione dedotta, anche se in senso sfavorevole alla parte che la ripropone in cassazione.
- In materia catastale, la classificazione di un immobile vincolato come bene di interesse storico-artistico non discende automaticamente dal vincolo, ma va effettuata in base alle caratteristiche concrete, costruttive e tipologiche dell'unità immobiliare e alla sua destinazione attuale.
- La categoria A/9 è compatibile con edifici storici o artistici solo quando l'immobile presenti, nel suo complesso o nella parte rilevante considerata, una destinazione abitativa coerente con i presupposti della categoria; il frazionamento in unità con destinazioni diverse consente classificazioni differenziate.
- Il giudicato tributario su un precedente classamento catastale vincola solo la situazione fattuale esistente al momento della decisione; non si estende a successivi mutamenti dello stato di fatto, come fusioni, frazionamenti o cambi di destinazione, che possono legittimare un nuovo classamento.
- Il vincolo storico-artistico e la tutela dei beni culturali possono rilevare sul piano fiscale, ma non giustificano di per sé una deroga automatica al sistema catastale fondato sulla capacità reddituale e sulla destinazione effettiva del bene.
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