Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, emesso per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado, ma la CTR aveva poi riformato la decisione; successivamente, su ricorso per revocazione del contribuente, la CTR aveva revocato la propria precedente sentenza e rigettato l'appello dell'Ufficio, tornando a confermare l'esito favorevole al contribuente. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza deducendo violazione di varie norme sostanziali e processuali, in particolare sostenendo l'erroneità dell'affermazione della necessità di un contraddittorio preventivo prima dell'accertamento. Parallelamente, in pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente chiedeva la definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119/2018. L'Ufficio opponeva un primo diniego assumendo che la lite non fosse definibile perché le sentenze di merito erano coinvolte in procedimenti penali per corruzione e falso e, quindi, il valore della lite sarebbe dipeso da sentenze "false"; notificava poi un atto di integrazione del diniego, sostenendo anche che il contribuente avesse versato un importo inferiore a quello dovuto, perché avrebbe dovuto applicarsi la misura del 15% e non quella del 5% versata. Il contribuente impugnava entrambi i dinieghi, deducendo che la legge non consentiva un rigetto fondato su un procedimento penale ancora non definito e che, in ogni caso, entrambi i gradi di merito erano stati interamente favorevoli a lui, sicché la lite andava definita con la percentuale ridotta prevista per le ipotesi di doppia soccombenza dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente i ricorsi del contribuente contro il diniego e il successivo atto integrativo, ritenendoli fondati. Ha affermato che il diniego di definizione agevolata non può basarsi sulla sola pendenza di procedimenti penali non definitivi relativi alle sentenze di merito, poiché fino ad un eventuale giudicato penale le sentenze producono piena efficacia e l'Amministrazione, se del caso, potrà agire in revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. Ha inoltre ritenuto erroneo l'atto integrativo, perché la sentenza di appello che l'Ufficio indicava come parzialmente favorevole era stata revocata e sostituita dalla successiva decisione rescissoria, con la conseguenza che l'Ufficio era rimasto soccombente in entrambi i gradi di merito. Accertata la definibilità della lite, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto del perfezionamento della definizione agevolata, ha compensato le spese relative all'impugnazione del diniego e ha posto le spese del giudizio a carico della parte che le aveva anticipate; ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la definizione agevolata delle liti pendenti si perfeziona con la domanda e il pagamento degli importi dovuti; la Corte ha speciale competenza a decidere sul diniego dell'Ufficio; non è consentito negare la definizione per ragioni non previste dalla norma, come la mera pendenza di procedimenti penali non definitivi
se in seguito fosse accertato definitivamente che le sentenze di merito sono effetto del dolo del giudice, l'Amministrazione potrà chiederne la revocazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale richiamata per il motivo di ricorso dell'Agenzia per denunciare violazione di legge
artt. 38, commi 4-8, d.P.R. n. 600/1973
richiamati dal ricorrente Agenzia in relazione all'accertamento sintetico oggetto della lite
art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010
richiamato dall'Agenzia a sostegno della censura sull'atto impositivo
artt. 34 e 97 Cost.
richiamati dall'Agenzia nel motivo contro la sentenza di merito
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
richiamato dall'Agenzia per contestare l'affermazione del preventivo contraddittorio
richiamato per la disciplina delle spese in caso di estinzione della controversia tributaria
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, il diniego dell'Ufficio non può essere fondato sulla sola pendenza di un procedimento penale non ancora definito con giudicato, anche se esso riguarda le sentenze di merito della controversia tributaria.
- Fino a quando non intervenga una pronuncia definitiva che accerti la falsità o il dolo incidente sulle sentenze di merito, queste restano efficaci e devono essere prese a base per determinare il valore e le condizioni della definizione.
- Se in seguito emerga in via definitiva che la decisione civile o tributaria è stata il frutto del dolo del giudice, l'Amministrazione può reagire con l'azione di revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c., ma non può anticipare tale effetto negando la definizione agevolata.
- Ai fini della definizione agevolata, l'importo dovuto va calcolato sulla base dell'effettivo esito dei gradi di merito, e una sentenza revocata e sostituita da altra decisione non può continuare a essere considerata come esito processuale rilevante.
- Quando la lite è definibile e la definizione si perfeziona con domanda e pagamento, il giudizio di cassazione si estingue; la cessazione della materia del contendere richiede invece il pagamento integrale del debito rateizzato, se applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica fuori dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non è estensibile in via analogica.
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