Cassazione Civile, Ordinanza n. 10971/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un pensionato di ottenere la restituzione delle somme trattenute sulla pensione di vecchiaia a titolo di contributo di solidarietà applicato dalla cassa professionale. La Corte d'appello aveva confermato la condanna della cassa alla ripetizione di quanto trattenuto, ritenendo illegittimo il contributo e applicando alla domanda di rimborso la prescrizione decennale. La cassa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: con i primi due motivi ha denunciato violazione e falsa applicazione della normativa che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privati, la contribuzione di solidarietà e i parametri costituzionali, sostenendo la legittimità del prelievo sulla pensione; con il terzo motivo ha contestato la durata della prescrizione del diritto alla ripetizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale. La parte resistente ha depositato controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutte le doglianze erano già state ripetutamente disattese da una giurisprudenza consolidata della Corte; in particolare, i primi due motivi erano infondati alla luce degli orientamenti già formatisi sulla legittimità o illegittimità del contributo di solidarietà applicato alle pensioni degli iscritti, mentre il terzo motivo era infondato perché il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute e pagate periodicamente non ha natura periodica, ma è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione decorrente da ciascun pagamento. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente, anche nella memoria successiva, non aveva addotto argomenti nuovi idonei a rimettere in discussione l'indirizzo consolidato; per questo ha fatto applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità dell'autonomia regolamentare dell'ente previdenziale e del contributo di solidarietà sulle pensioni.
art. 3, comma 12, l. n. 335/1995
Invocato insieme alle modifiche successive e all'interpretazione autentica per giustificare il prelievo di solidarietà e la disciplina del regime previdenziale.
art. 1, comma 763, l. n. 296/2006
Richiamato quale norma modificativa della disciplina previdenziale degli enti privatizzati.
art. 1, comma 488, l. n. 147/2013
Richiamato quale interpretazione autentica della normativa sulla previdenza professionale.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del contributo di solidarietà e della legittimità del prelievo.
artt. 3, 23 e 38 Cost.
Invocati dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità costituzionale del contributo di solidarietà applicato alla pensione.
Richiamato con il terzo motivo in relazione alla disciplina della prescrizione della ripetizione di somme indebitamente trattenute.
La Corte ha ribadito che la ripetizione di somme indebitamente pagate periodicamente è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
art. 129, r.d.l. n. 1827/1935
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prescrizione quinquennale.
art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il termine prescrizionale quinquennale.
Escluso come termine applicabile, perché il diritto alla ripetizione non è stato ritenuto periodico.
Base della declaratoria di inammissibilità per contrasto con orientamento consolidato della Corte.
Norma del procedimento accelerato richiamata nella gestione del ricorso e nella conferma dell'inammissibilità.
Richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente, ritenuta non idonea a superare l'orientamento consolidato.
Applicato per la condanna della ricorrente per abuso del processo, in quanto ha insistito nella decisione senza offrire argomenti nuovi rispetto alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dichiarare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, senza offrire argomenti nuovi o idonei a sollecitare un revirement, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate in occasione di prestazioni erogate periodicamente non ha natura periodica: la prescrizione applicabile è quella ordinaria decennale, che decorre da ciascun singolo pagamento, e non il termine quinquennale riservato alle prestazioni periodiche.
- L'adesione alla proposta di definizione accelerata non impone al ricorrente una preclusione difensiva ulteriore, ma la reiterazione dell'impugnazione senza prospettare elementi nuovi può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
- In materia previdenziale, la contestazione della legittimità di contributi di solidarietà applicati alle pensioni degli iscritti agli enti privatizzati va valutata alla luce della disciplina speciale e dei consolidati arresti di legittimità, senza poter ignorare l'effetto nomofilattico degli orientamenti già formati.
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