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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10950/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente in relazione a operazioni di rifornimento effettuate con carte carburante e PIN personale. Il giudice d'appello aveva ritenuto illegittimo il recesso, valorizzando che la contestazione riguardava solo il disallineamento tra carta utilizzata e mezzo assegnato, e non un uso del carburante per fini estranei al servizio o un comportamento tale da integrare una giusta causa; per questo aveva applicato la tutela reintegratoria. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare non fosse stata ritualmente riproposta in appello; 2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avrebbe trascurato la condotta disciplinare concreta, limitandosi a rilevare la mancata contestazione di appropriazione di carburante per fini personali; 3) violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 68, comma 1, lett. f), del CCNL servizi ambientali, per avere escluso la riconducibilità delle condotte alla sanzione espulsiva; 4) falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, perché la Corte di merito avrebbe ricondotto i fatti a una sanzione conservativa pur in assenza, nel CCNL applicato, di una previsione specifica e nonostante la condotta fosse, secondo la ricorrente, riconducibile al furto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice d'appello aveva comunque individuato con sufficiente chiarezza le questioni devolute e le ragioni dell'impugnazione, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né i requisiti di ammissibilità dell'appello. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha respinto anche il terzo e il quarto motivo, affermando che la valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione appartiene al giudice di merito; la tipizzazione collettiva non è vincolante, ma costituisce parametro orientativo, e nel caso concreto era stata esclusa la prova del furto di carburante, emergendo soltanto irregolarità non idonee a compromettere definitivamente il rapporto fiduciario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con distrazione al procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice altera petitum e causa petendi o attribuisce un bene della vita diverso da quello domandato; non basta che non esamini espressamente ogni argomento difensivo.

  • art. 346 c.p.c.

    L'impugnazione deve risultare da una riproposizione sufficientemente chiara delle questioni devolute, ma senza formalismi sacramentali.

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    Per l'ammissibilità dell'appello è sufficiente l'esatta individuazione dei punti contestati e delle ragioni della censura, senza bisogno di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda le violazioni di legge dedotte, non la rivalutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deducibile in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2119 c.c.

    La gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione sono valutazioni di merito fondate sulla concreta sussunzione dei fatti nella clausola generale della giusta causa.

  • art. 18, comma 4, legge n. 300/1970

    La tutela reintegratoria presuppone che il fatto rientri nelle condotte punibili con sanzione conservativa secondo la disciplina collettiva applicabile o comunque che la condotta contestata non integri una giusta causa di licenziamento.

  • art. 68, primo comma, lett. f), CCNL servizi ambientali

    La previsione collettiva rileva come parametro di riferimento nella valutazione della gravità dell'illecito disciplinare.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama motivazioni di precedenti conformi in controversie analoghe.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per l'obbligo della parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto l'estensione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove; le censure devono restare confinate a vizi di violazione di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello chiesto o pronunci oltre i limiti della domanda o delle eccezioni, non quando ometta di seguire integralmente tutte le argomentazioni difensive.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non sono richieste formule sacramentali: è sufficiente che l'atto individui con chiarezza i capi impugnati e le ragioni di dissenso dalla decisione di primo grado.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione della giusta causa e della proporzionalità della sanzione è rimessa al giudice di merito, che deve sussumere i fatti concreti nella clausola generale dell'art. 2119 c.c.; la Cassazione controlla solo la ragionevolezza della sussunzione.
  • La tipizzazione delle condotte contenuta nel contratto collettivo non vincola in modo assoluto il giudice, ma costituisce un parametro rilevante per valutare la gravità dell'illecito e la proporzionalità del recesso.
  • La tutela reintegratoria non può essere esclusa o applicata in modo astratto: occorre verificare se il fatto accertato integri davvero una condotta suscettibile di sanzione espulsiva o, al contrario, solo un'irregolarità disciplinare non idonea a spezzare irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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