Cassazione Civile, Ordinanza n. 10946/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dirigente di società industriale con lettera del 23 ottobre 2020. Nei gradi di merito erano stati riconosciuti: spettanze di fine rapporto e arretrati retributivi non corrisposti, l'illegittimità del recesso, l'indennità sostitutiva del preavviso, la differenza sul TFR per l'incidenza di tale indennità e l'indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti industriali. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con i primi due ha denunciato, in modo cumulativo e sovrapposto, violazioni dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 115 c.p.c. e delle clausole del CCNL, sostenendo che i giudici di merito avessero travisato la causa petendi, attribuito alla dirigente somme non richieste o fondate su un fatto diverso da quello allegato, e annullato un licenziamento disciplinare senza considerare la nozione di giustificatezza del recesso del dirigente. Con il terzo motivo ha contestato l'accoglimento della domanda di differenze retributive, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto corretti i conteggi della dipendente nonostante l'opposizione della società ai criteri di calcolo. Con il quarto motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 19 e 23 del CCNL dirigenti industriali e dell'art. 2118 c.c. nella liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare, assumendo che il parametro dovesse essere la retribuzione effettivamente spettante e non la retribuzione globale di fatto comprensiva di ulteriori voci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché costruiti con mescolanza di censure eterogenee (violazione di legge, nullità, vizio motivazionale), in presenza di doppia conforme e per difetto di specificità nella deduzione di omessa pronuncia. Ha respinto il terzo motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e dei conteggi, attività riservata al giudice di merito e preclusa in cassazione, tanto più in caso di doppia conforme. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l'indennità sostitutiva del preavviso va commisurata alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito nel periodo di preavviso, includendo i ratei di tredicesima, in coerenza con l'art. 2118 c.c. e con il CCNL. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia richiede specificità: occorre trascrivere la domanda o l'eccezione asseritamente non esaminata e indicare l'atto processuale in cui era stata proposta.
La doglianza non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o per sovrapporre alla valutazione di merito una diversa lettura dei fatti.
Non è consentita la mescolanza di motivi eterogenei ex nn. 3, 4 e 5; in presenza di doppia conforme è preclusa la censura di omesso esame di fatti decisivi ex n. 5.
art. 19 CCNL dirigenti aziende industriali
Rileva ai fini dell'indennità supplementare prevista per il dirigente licenziato, ma nel caso concreto la censura sulla sua applicazione è stata respinta.
art. 22 CCNL dirigenti aziende industriali
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle censure sul licenziamento disciplinare, senza esito favorevole.
art. 23 CCNL dirigenti aziende industriali
L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.
"In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto, verso l'altra parte, a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso"
L'indennità sostitutiva del preavviso va calcolata sulla retribuzione spettante nel periodo di preavviso, al lordo e comprensiva delle componenti retributive maturande, come i ratei di tredicesima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che mescoli in modo promiscuo violazioni di legge, nullità processuali e vizio di motivazione, lasciando alla Corte il compito di ricondurre d'ufficio le censure al corretto paradigma normativo.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo.
- La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è specifica solo se il ricorrente indica puntualmente la domanda o eccezione non esaminata e il luogo processuale in cui fu formulata.
- Il giudizio di cassazione non consente una nuova valutazione delle prove, dei conteggi e del merito delle risultanze istruttorie, salvo i ristretti limiti dei vizi deducibili in legittimità.
- L'indennità sostitutiva del preavviso va commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso, includendo le componenti retributive che sarebbero maturate in tale arco temporale, salvo diversa disciplina contrattuale o fiscale.
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