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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10944/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro sportivo professionistico a tempo determinato tra un calciatore e una società calcistica. A seguito della mancata ottemperanza, da parte dell'atleta, alla direttiva datoriale di ritiro dell'intera squadra presso l'hotel indicato dopo una partita del 5 novembre 2019, la società avviava un procedimento disciplinare nell'ambito della disciplina collettiva applicabile al settore, concluso con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria parzialmente accolta dal collegio arbitrale irrituale. Il calciatore impugnava il lodo arbitrale davanti al Tribunale, che rigettava in parte il ricorso e dichiarava inammissibile il resto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 11 dell'accordo collettivo, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla censura relativa al ritardo nella nomina del terzo arbitro e che tale ritardo integrasse un vizio del procedimento disciplinare, con pretesa decadenza del potere sanzionatorio datoriale per difetto di tempestività; 2) violazione degli artt. 414, 164 e 156 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse erroneamente dichiarato inammissibile il motivo di impugnazione del lodo fondato su errore di fatto essenziale e su vizi dell'atto introduttivo, senza applicare i principi sulla sanatoria delle nullità processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia e affermando che, nella procedura disciplinare/arbitrale disciplinata dall'accordo collettivo, non sono previsti termini perentori per l'attivazione della nomina del terzo arbitro e che l'eventuale ritardo non è imputabile esclusivamente alla società né determina vizi invalidanti della procedura. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura sull'errore di fatto essenziale investiva in realtà la valutazione del fatto compiuta dal collegio arbitrale e che, in ogni caso, permaneva autonoma e non impugnata un'altra ratio di inammissibilità già posta a base della decisione del Tribunale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di norme processuali e dell'accordo collettivo

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia esaminato la censura e l'abbia respinta con motivazione, anche se non ne abbia condiviso la tesi

  • art. 11 dell'Accordo Collettivo del 7.12.2012 tra FIGC-LNPA-AIC

    la disciplina speciale del procedimento arbitrale/disciplinare non prevede termini perentori per l'istanza al Presidente del Tribunale per la nomina del terzo arbitro; l'iniziativa spetta alla parte più diligente

  • artt. 414, 164 e 156 c.p.c.

    sono stati invocati per sostenere la validità dell'atto introduttivo e la sanabilità delle eventuali nullità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    al rigetto del ricorso consegue, ove dovuto, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare sportivo disciplinato da accordo collettivo, la specialità della procedura può escludere l'applicazione automatica dei termini di immediatezza propri del diritto del lavoro comune, specie quando l'accordo non preveda termini perentori per la fase arbitrale successiva alla contestazione.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la doglianza e ne abbia esplicitato il rigetto; non è sufficiente che la parte lamenti la mancata condivisione della propria tesi.
  • Quando una censura formalmente prospetta un errore di fatto essenziale, ma in realtà investe la valutazione del fatto compiuta dal giudice o dagli arbitri, il motivo è inammissibile perché travalica il perimetro del vizio dedotto.
  • Se la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome e una di esse non è specificamente censurata, l'eventuale accoglimento dell'altra doglianza non può comunque condurre alla cassazione della decisione.
  • Nella disciplina speciale del procedimento arbitrale disciplinare sportivo, il ritardo nell'attivazione della fase di nomina del terzo arbitro non è, di per sé, causa di invalidità della sanzione se la fonte collettiva attribuisce l'iniziativa alla parte più diligente e non collega all'inerzia un effetto decadenziale espresso.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di lavoro sportivoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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