Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato il 2 gennaio 2018 da una società nei confronti di un proprio dipendente per asserita carenza di giustificato motivo oggettivo. Nei giudizi di merito il lavoratore otteneva l’accertamento dell’illegittimità del recesso; era però controverso quale tutela economica dovesse applicarsi, dipendendo ciò dal requisito dimensionale dell’impresa. In fase sommaria il Tribunale aveva ritenuto sussistente il requisito dimensionale e applicato la tutela risarcitoria più ampia; in opposizione aveva invece escluso il requisito, limitando il risarcimento a 5 mensilità; in reclamo la Corte d’appello aveva nuovamente riconosciuto la disciplina risarcitoria cd. forte, valorizzando la presenza di più sedi nello stesso Comune e sommando i dipendenti occupati in tali sedi ai fini del computo, sulla base della visura camerale poiché i libri unici del lavoro prodotti non coprivano l’intero periodo rilevante. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970, sostenendo che nell’anno e nel semestre antecedenti il licenziamento non risultavano più di 15 dipendenti e contestando anche l’applicazione del d.lgs. n. 23/2015; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l’omessa o errata considerazione dei LUL relativi al 2017. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha affermato che, secondo il dato letterale dell’art. 18, comma 8, St. lav., ai fini del requisito dimensionale conta la sommatoria dei dipendenti occupati nello stesso Comune, anche se le singole unità produttive non raggiungono autonomamente la soglia; ha qualificato la doglianza sui LUL come critica alla valutazione delle prove, non sindacabile in cassazione come terzo grado di merito; ha inoltre considerato nuova e quindi inammissibile la censura relativa al d.lgs. n. 23/2015, perché non risultava trattata nella sentenza impugnata né la ricorrente aveva indicato dove l’avesse dedotta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione nel suo complesso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Messina nella parte in cui aveva applicato la tutela risarcitoria più favorevole, ritenendo corretta la sommatoria dei dipendenti delle diverse sedi ubicate nello stesso Comune ai fini del requisito dimensionale. Ha inoltre escluso che potesse essere riesaminata in cassazione la valutazione dei documenti di prova (LUL 2017) e ha dichiarato non scrutinabile la deduzione nuova relativa al d.lgs. n. 23/2015. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Ai fini del requisito dimensionale, rileva la sommatoria dei dipendenti occupati nell’ambito dello stesso Comune, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge i limiti di legge; la tutela applicabile dipende da tale computo.
Consente di censurare violazioni di legge, ma non di trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.
La censura è stata ritenuta nuova, perché non risultava trattata nella decisione impugnata né adeguatamente dedotta nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 18 Stat. lav., il requisito dimensionale va verificato sommando i dipendenti occupati nello stesso Comune, anche se distribuiti in unità produttive distinte e autonome.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove: la scelta delle fonti del convincimento, la loro attendibilità e il peso attribuito ai documenti rientrano nel giudizio di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente di averla già dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non coincide con il dissenso sulla ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito.
- La corretta individuazione del regime sanzionatorio per licenziamento illegittimo dipende dal dato dimensionale dell’impresa, da accertarsi secondo i criteri legali applicabili al caso concreto.
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