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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10948/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine dalla cessazione di un rapporto di lavoro nel 2013 e dalla transazione intervenuta tra le parti in tale occasione. In un precedente giudizio l'ex dipendente aveva agito in opposizione a precetto della banca; il giudice di primo grado aveva annullato la transazione e dichiarato insussistente il diritto dell'ex dipendente di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'istituto di credito. La Corte d'appello di Firenze aveva confermato tale esito e la Corte di cassazione, con ordinanza n. 35914/2023, aveva rigettato il ricorso. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., il ricorrente sosteneva che l'ordinanza revocanda si fondasse sull'implicita supposizione di un fatto inesistente, cioè sul presunto coinvolgimento dell'ex dipendente in condotte illecite ai danni della banca, fatto che egli assumeva essere smentito dagli atti e dalla sua piena assoluzione in sede penale. La banca resisteva chiedendo il rigetto/inammissibilità della revocazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. Ha osservato che l'asserito errore revocatorio non era configurabile perché l'ordinanza del 2023 non aveva affatto supposto, né espressamente né implicitamente, che la successiva assoluzione penale fosse irrilevante o che il ricorrente fosse responsabile di illeciti: la decisione si era invece basata sulla verifica dell'errore essenziale e riconoscibile della banca al momento della stipula della transazione, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c., e dunque su un fatto collocato temporalmente nella formazione del consenso, distinto e autonomo rispetto agli eventi successivi. Inoltre, il fatto invocato dal ricorrente era stato comunque oggetto di discussione tra le parti nel precedente giudizio di cassazione, sicché difettava anche il requisito per cui l'errore revocatorio non deve riguardare questioni dibattute. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio esperito per chiedere la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio rileva solo se consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, con i requisiti di evidenza assoluta, decisività e immediata rilevabilità dagli atti, e non può investire valutazioni o questioni discusse tra le parti.

  • art. 1429 c.c.

    La Corte richiama la norma per qualificare l'errore essenziale rilevante ai fini dell'annullamento della transazione, valutandolo con riferimento al momento della stipula.

  • art. 1431 c.c.

    La Corte richiama la norma per il requisito della riconoscibilità dell'errore al momento della conclusione dell'accordo transattivo.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio contro una pronuncia della Corte di cassazione richiede una falsa percezione di un fatto decisivo già risultante dagli atti, che non sia stato oggetto di dibattito tra le parti e che sia immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e fascicolo.
  • Non è deducibile come errore revocatorio una critica alla ricostruzione giuridica o valutativa svolta dalla Corte, né una richiesta di nuovo esame dei motivi di ricorso disattesi.
  • Quando si discute dell'annullamento di una transazione per errore essenziale e riconoscibile, il fatto rilevante va collocato al momento della stipula dell'accordo; eventi successivi, come l'esito di un procedimento penale, non incidono di per sé sulla validità dell'errore originario.
  • Se il presunto fatto erroneamente percepito è stato già oggetto di contraddittorio nel precedente giudizio, la revocazione è inammissibile perché manca il requisito della non controversia del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAnnullabilitàOnere della prova

Testo integrale

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