Cassazione Civile, Ordinanza n. 10945/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un medico dipendente della fondazione, con funzioni di direttore sanitario di un centro di riabilitazione con ricovero, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dopo due contestazioni ravvicinate. La controversia nasceva da un episodio avvenuto durante un intervento di urgenza nei confronti di un'infermiera: secondo i giudici di merito, il lavoratore aveva assunto toni alterati e usato espressioni gravemente lesive della dignità professionale degli operatori, con possibile turbativa dell'intervento e dell'ambiente lavorativo. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 l. n. 604/1966, sostenendo che la fondazione avrebbe dovuto provare un'eccezione alla regola della immediata annotazione del nome del farmaco al momento della somministrazione; con il secondo motivo, denunciava violazione dell'art. 11 del CCNL applicato, degli artt. 1362, 2106 e 2119 c.c. e dell'art. 18, comma 4, St. lav., assumendo che la condotta non potesse essere qualificata di 'particolare gravità' e dunque non potesse giustificare la sanzione espulsiva anziché quella conservativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito non aveva fondato l'esito sulla questione della trascrizione del farmaco, ma sulla valutazione complessiva della condotta tenuta in situazione d'urgenza, in presenza di altro sanitario e del paziente, come ingiustificatamente lesiva della dignità dell'infermiera. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta in tema di licenziamento disciplinare rientra nel giudizio di merito e che, nel caso concreto, la sussunzione dei fatti nella previsione collettiva della 'particolare gravità' era stata adeguatamente e logicamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia ripartito l'onere probatorio tra le parti in modo diverso da quello corretto, cioè attribuendolo alla parte non onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 5 legge n. 604/1966
Richiamato dal ricorrente come norma sull'onere probatorio del licenziamento; la Corte non ne fa applicazione autonoma, rilevando che la censura non si confronta con la ratio della decisione di merito.
art. 11 CCNL applicato al rapporto
La clausola collettiva prevedeva il licenziamento per i casi di particolare gravità anche rispetto a infrazioni astrattamente sanzionate in via conservativa; la Corte valorizza la verifica di sussumibilità del fatto concreto nella previsione contrattuale.
art. 1362 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione del CCNL; la Corte non accoglie la censura perché la sentenza di merito ha correttamente interpretato e applicato la clausola collettiva alla luce dei fatti accertati.
art. 2106 c.c.
Richiamato come parametro della sanzione disciplinare; la Corte conferma che la proporzionalità della sanzione è apprezzamento del giudice di merito, sindacabile solo per errori logici o giuridici.
art. 2119 c.c.
La clausola generale di giusta causa va riempita dal giudice di merito con valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi del caso concreto; la Cassazione non può sostituirsi a tale giudizio se non nei limiti della ragionevolezza.
art. 18, comma 4, St. lav.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tutela reintegratoria; la Corte non ne ravvisa la violazione, poiché la qualificazione della condotta come infrazione di particolare gravità escludeva il regime sanzionatorio conservativo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come base di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte afferma che i motivi non colgono una vera violazione di legge, ma contestano in sostanza l'apprezzamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di licenziamento disciplinare, la violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia invertito o erroneamente attribuito l'onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione complessiva dei fatti compiuta dal giudice.
- Quando il giudice di merito non fonda la decisione su uno specifico fatto isolato, ma su una valutazione globale della condotta contestata, la censura che si limiti a colpire un singolo segmento fattuale è inidonea a scalfire la ratio decidendi.
- La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo è compito del giudice di merito, che deve sussumere il fatto concreto nella clausola generale dell'art. 2119 c.c. tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda.
- In presenza di clausole collettive che distinguono tra sanzione conservativa e sanzione espulsiva a seconda della maggiore gravità dell'infrazione, il giudice deve verificare la concreta sussumibilità del fatto nella previsione contrattuale e motivare sugli elementi che integrano la maggiore gravità.
- Il sindacato di legittimità sulla qualificazione della condotta disciplinare è limitato alla ragionevolezza della sussunzione e alla correttezza giuridica del percorso argomentativo, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice del merito nel giudizio di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10944/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10946/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10948/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10950/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10951/2025 del 26/04/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 10952/2025 del 26/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →