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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36558/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, in base all'art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa e a successive delibere del 2008 e del 2013. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime tali trattenute e la Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e dei principi costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo come misura interna di equilibrio del sistema; (2) violazione delle stesse disposizioni, censurando la declaratoria di illegittimità del prelievo; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il diritto alla restituzione delle somme trattenute fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono, con propri atti o regolamenti, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo non incide sul metodo di calcolo della prestazione ma introduce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, nel caso di indebite trattenute su pensione derivanti da un prelievo illegittimo, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, bensì quella ordinaria decennale, poiché il credito azionato è autonomo rispetto alla riliquidazione della pensione. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    non consente alle casse previdenziali privatizzate di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate oltre i limiti dei poteri riconosciuti dalla legge

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    non può legittimare un prelievo patrimoniale su trattamenti pensionistici già determinati se non nei limiti consentiti dall'ordinamento

  • Delibera CNPADC del 28.10.2008

    atto regolamentare interno richiamato per giustificare il contributo di solidarietà, ritenuto inidoneo a introdurre validamente il prelievo

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto regolamentare interno richiamato per il contributo di solidarietà, ma non sufficiente a fondare il prelievo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'autonomia regolamentare delle casse, ma non idoneo a consentire l'imposizione del contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato nel quadro delle norme sul contributo di solidarietà e della disciplina previdenziale

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del contributo di solidarietà

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa irragionevolezza/disparità di trattamento

  • art. 23 Cost.

    il prelievo contestato è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo con legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 1, L. n. 147/2013

    richiamato ai fini della disciplina del contributo di solidarietà e della prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    applicato quale termine di prescrizione ordinaria decennale per il credito alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale possibile base per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie

  • art. 129, R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato quale disposizione sulla prescrizione quinquennale dei ratei, ma non applicabile al credito autonomo per indebita trattenuta

  • art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970

    non applicabile alla fattispecie perché la domanda non riguarda la riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma la ripetizione di trattenute illegittime

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, in quanto presupposti processuali conseguenti al rigetto

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà su pensioni già definitivamente determinate, perché un prelievo di tale natura non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • Quando il prelievo contestato si risolve in una trattenuta autonoma e illegittima sulla pensione, il credito alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute non è soggetto alla disciplina della riliquidazione dei ratei pensionistici, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è già liquido ed esigibile e si tratta effettivamente di ratei dovuti; se è controverso l'ammontare della prestazione o si controverte di un prelievo illegittimo esterno al meccanismo di calcolo, vale il termine ordinario.
  • Un atto interno dell'ente previdenziale non può superare i limiti del potere normativo attribuito dalla legge, né trasformarsi in fonte di imposizione patrimoniale in assenza di una specifica base legale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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