Cassazione Civile, Ordinanza n. 36558/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda trattenute operate da una cassa previdenziale privatizzata sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà, in base all'art. 22 del regolamento previdenziale della Cassa e a successive delibere del 2008 e del 2013. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime tali trattenute e la Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e dei principi costituzionali, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo come misura interna di equilibrio del sistema; (2) violazione delle stesse disposizioni, censurando la declaratoria di illegittimità del prelievo; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che il diritto alla restituzione delle somme trattenute fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono, con propri atti o regolamenti, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché un simile prelievo non incide sul metodo di calcolo della prestazione ma introduce una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, nel caso di indebite trattenute su pensione derivanti da un prelievo illegittimo, non si applica la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, bensì quella ordinaria decennale, poiché il credito azionato è autonomo rispetto alla riliquidazione della pensione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
non consente alle casse previdenziali privatizzate di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate oltre i limiti dei poteri riconosciuti dalla legge
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
non può legittimare un prelievo patrimoniale su trattamenti pensionistici già determinati se non nei limiti consentiti dall'ordinamento
Delibera CNPADC del 28.10.2008
atto regolamentare interno richiamato per giustificare il contributo di solidarietà, ritenuto inidoneo a introdurre validamente il prelievo
Delibera CNPADC del 27.6.2013
atto regolamentare interno richiamato per il contributo di solidarietà, ma non sufficiente a fondare il prelievo
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'autonomia regolamentare delle casse, ma non idoneo a consentire l'imposizione del contributo di solidarietà
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del prelievo, ma ritenuto non decisivo
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato nel quadro delle norme sul contributo di solidarietà e della disciplina previdenziale
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare la legittimità del contributo di solidarietà
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa irragionevolezza/disparità di trattamento
art. 23 Cost.
il prelievo contestato è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo con legge
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato ai fini della disciplina del contributo di solidarietà e della prescrizione
applicato quale termine di prescrizione ordinaria decennale per il credito alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute
richiamato dalla ricorrente quale possibile base per la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie
art. 129, R.D.L. n. 1827/1935
richiamato quale disposizione sulla prescrizione quinquennale dei ratei, ma non applicabile al credito autonomo per indebita trattenuta
art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970
non applicabile alla fattispecie perché la domanda non riguarda la riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma la ripetizione di trattenute illegittime
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, in quanto presupposti processuali conseguenti al rigetto
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con regolamento o delibera un contributo di solidarietà su pensioni già definitivamente determinate, perché un prelievo di tale natura non incide sui criteri di calcolo della prestazione ma costituisce una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- Quando il prelievo contestato si risolve in una trattenuta autonoma e illegittima sulla pensione, il credito alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute non è soggetto alla disciplina della riliquidazione dei ratei pensionistici, ma alla prescrizione ordinaria decennale.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo se il credito è già liquido ed esigibile e si tratta effettivamente di ratei dovuti; se è controverso l'ammontare della prestazione o si controverte di un prelievo illegittimo esterno al meccanismo di calcolo, vale il termine ordinario.
- Un atto interno dell'ente previdenziale non può superare i limiti del potere normativo attribuito dalla legge, né trasformarsi in fonte di imposizione patrimoniale in assenza di una specifica base legale.
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