Cassazione Civile, Ordinanza n. 23429/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato, per l'anno d'imposta 2010, un maggior reddito d'impresa ai fini IVA e IRAP a una società di persone e, per trasparenza, ai fini IRPEF ai soci, sulla base delle movimentazioni dei conti correnti bancari e postali della società e dei soci. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo che una perizia di parte costituisse un principio di prova idoneo a imporre all'Agenzia una contestazione più analitica. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) motivazione apparente e quindi nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione degli artt. 32 d.P.R. 600/1973, 51 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l'onere della prova in materia di accertamenti bancari e non aveva applicato il principio per cui il contribuente deve fornire prova analitica della riferibilità non imponibile di ogni singola movimentazione.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, in tema di accertamenti bancari, opera una presunzione legale juris tantum di imponibilità dei movimenti bancari, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova analitica e specifica per ciascun versamento o movimento, dimostrando la estraneità a operazioni imponibili o la già considerazione in dichiarazione. La CTR, invece, si è limitata a richiami generici alla perizia di parte, senza verificare in concreto se essa giustificasse le singole movimentazioni, e ha reso una motivazione meramente apparente, al di sotto del minimo costituzionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I redditi della società di persone sono imputati per trasparenza ai soci.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie rilevate possono essere poste a base della rettifica come ricavi o compensi, salvo prova liberatoria del contribuente; la presunzione è legale e invertente l'onere della prova.
artt. 38-41 d.P.R. n. 600 del 1973
Sono richiamati quali norme di riferimento per le rettifiche fondate sulla presunzione da movimentazioni bancarie.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
In materia IVA, la presunzione bancaria opera in modo omologo a quella prevista per le imposte dirette.
Il contribuente sopporta l'onere di provare la non imponibilità delle singole movimentazioni; la Corte richiama l'inversione dell'onere probatorio prevista dalla norma sostanziale e dalla presunzione legale.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è censurabile se manca una motivazione effettiva e non meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La decisione del giudice tributario deve contenere una motivazione sufficiente e non apparente.
art. 111 Cost.
È richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
Norma sul procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, i movimenti sui conti del contribuente costituiscono presunzione legale di ricavi o compensi imponibili; la presunzione può essere superata solo con prova liberatoria specifica e analitica riferita a ogni singola operazione.
- La prova offerta dal contribuente non può essere generica o meramente assertiva: deve indicare la provenienza e la causale di ciascun versamento o prelievo, così da dimostrarne l’estraneità a fatti imponibili.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle giustificazioni fornite per ogni movimentazione bancaria, senza sostituire alla presunzione legale valutazioni di mera ragionevolezza o verosimiglianza.
- È motivazione apparente, e quindi viziata, quella che si limita a formule generiche o a riferimenti indeterminati a una consulenza o perizia di parte senza indicare quali elementi concreti siano stati ritenuti decisivi e per quali singole movimentazioni.
- In presenza di una presunzione legale di imponibilità, non può essere posto a carico dell’Ufficio un onere di contestazione analitica della difesa del contribuente che non sia già stato adeguatamente assolto dall’Amministrazione nel giudizio di merito.
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