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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23399/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'intestatario di alcuni terreni chiedendo l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione ordinaria/ventennale di più appezzamenti siti nel comune indicato, deducendo di averli posseduti per oltre trent'anni. Il convenuto aveva contestato il possesso utile dell'attore e aveva affermato di avere a sua volta acquistato i terreni all'esito di una procedura esecutiva, precisando che l'eventuale detentore o possessore, in ipotesi, sarebbe stato la società esecutata e, prima ancora, altro soggetto collegato. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, il soccombente impugnava la sentenza di secondo grado; tuttavia, il resistente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, sostenendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC e che da tale notificazione decorreva il termine breve di 60 giorni per impugnare.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardività del ricorso. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata l'8 giugno 2017 e notificata telematicamente il 1 luglio 2017; conseguentemente, essendo applicabile il termine breve di 60 giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale, il ricorso notificato il 16 ottobre 2017 era oltre termine. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con menzione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda di usucapione ventennale dedotta dall'attore.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1158 c.c. nella prospettazione della domanda di usucapione; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su questa norma.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È ritenuto applicabile il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 3-bis della L. n. 53 del 1994

    La notificazione telematica della sentenza ex PEC è considerata idonea a far decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale disposizione che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza via PEC, effettuata secondo la disciplina speciale della notificazione telematica, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il mancato rispetto del termine breve, computato tenendo conto anche della sospensione feriale, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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