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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23411/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dal gestore del servizio idrico integrato per recuperare importi indicati come "conguagli partite pregresse 2005/2011" e fatturati nel 2014. Il condominio ha proposto opposizione davanti al giudice di pace sostenendo, da un lato, che la società non potesse utilizzare l'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910; dall'altro, che le somme non fossero dovute perché fondate su tariffe applicate retroattivamente e, comunque, prescritte. Il tribunale, in riforma, ha ritenuto legittima l'emissione dell'ingiunzione e ha respinto l'opposizione, osservando che il condominio non aveva specificato in che cosa le fatture contrastassero con le deliberazioni tariffarie e che l'eccezione di prescrizione non era proficuamente formulata per mancanza di elementi temporali certi. In cassazione il condominio ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sulla regolazione tariffaria del servizio idrico e dell'art. 1339 c.c., sostenendo che l'integrazione tariffaria era stata applicata tardivamente e in modo retroattivo, in contrasto con trasparenza, certezza e irretroattività delle modifiche; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il tribunale avesse illegittimamente addossato al debitore l'onere di provare l'infondatezza del credito, mentre spettava al creditore dimostrare la legittimità della pretesa e della tariffa retroattiva; 3) violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché i crediti per consumi e conguagli riferiti al periodo 2005/2011, fatturati nel 2014, dovevano ritenersi in larga parte prescritti, non potendo il creditore pretendere somme determinate forfettariamente senza specificazione anno per anno.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso. Il primo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva questioni non trattate nella sentenza impugnata e non rispettava l'onere di specificità e di localizzazione degli atti e documenti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la vera ratio della decisione di merito, fondata sul difetto di allegazione e di specificazione delle ragioni di contrasto tra fatture e deliberazioni tariffarie, e perché anche in questo caso mancava l'adeguata indicazione degli atti processuali rilevanti. Il terzo motivo è stato invece accolto: la motivazione del tribunale sulla prescrizione è stata ritenuta insufficiente e, in sostanza, carente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché si limitava ad affermare l'assenza di elementi temporali certi senza spiegare perché ciò rendesse non utile l'eccezione di prescrizione, nonostante la fatturazione forfettaria per un periodo pluriennale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale motivo e la causa rinviata al Tribunale di Sassari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 L. 481/1995

    richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina tariffaria del servizio idrico, quale base del sistema tariffario certo, trasparente e predeterminato

  • art. 10, comma 1, L. 481/1995

    richiamato dal ricorrente per contestare la legittimità di un conguaglio tariffario applicato retroattivamente

  • art. 1339 c.c.

    invocato per escludere che modifiche tariffarie o integrazioni del corrispettivo possano operare retroattivamente senza base normativa o contrattuale

  • art. 154 D.Lgs. n. 152/2006

    richiamato nel quadro della disciplina del servizio idrico e della determinazione tariffaria

  • art. 13 L. n. 36/1994

    richiamato dal ricorrente nel complesso delle fonti sulla regolazione del servizio idrico

  • D.P.C.M. 20.7.2012

    citato come fonte del sistema tariffario del servizio idrico integrato

  • art. 360, 1° comma, c.p.c., n. 3

    parametro di deduzione dei primi tre motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare la carenza di specificità del ricorso, mancata trascrizione e mancata localizzazione dei documenti rilevanti

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato dalla sentenza impugnata per qualificare l'opposizione all'ingiunzione come giudizio ordinario di accertamento della pretesa

  • R.D. n. 639/1910

    richiamato come base dell'ingiunzione fiscale di pagamento contestata dal condominio

  • art. 2697 c.c.

    invocato per il riparto dell'onere della prova nella contestazione del credito da fatture

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale dei crediti periodici relativi a somministrazioni e conguagli

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per riqualificare il vizio di motivazione della sentenza impugnata come motivazione apparente o comunque carente

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato per la riproposizione in appello delle questioni assorbite o respinte in primo grado

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale o monitoria, la parte che contesta il credito deve dedurre in modo specifico le ragioni del contrasto tra i documenti posti a fondamento della pretesa e le fonti tariffarie o contrattuali richiamate, indicando con precisione gli atti rilevanti e il loro contenuto; in cassazione non è sufficiente prospettare questioni nuove o non adeguatamente localizzate negli atti di causa.
  • Il mero richiamo a fatture o a documenti di addebito non esonera il creditore dall'onere di offrire un quadro chiaro della pretesa quando il debitore sollevi contestazioni puntuali; tuttavia, la doglianza in cassazione deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e non una diversa ricostruzione del riparto dell'onere probatorio non effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Quando il credito ha natura periodica ed è fatturato in forma cumulativa o forfettaria per più annualità, il giudice deve esaminare in modo specifico l'eccezione di prescrizione e spiegare perché la mancanza di dettaglio temporale impedisca o meno l'accertamento dell'estinzione parziale del credito; una motivazione meramente assertiva sull'assenza di elementi temporali certi è insufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare l'onere di specificità e di autosufficienza, trascrivendo o indicando con precisione gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda; in difetto, la censura è inammissibile anche quando investa questioni giuridiche potenzialmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProveInadempimento
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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