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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23413/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che la figlia della ricorrente, ventenne, era stata uccisa nel 1991 da un soggetto poi condannato penalmente, rimasto però incapiente e quindi non in grado di risarcire il danno. La ricorrente ha chiesto contro la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Giustizia il risarcimento del danno da mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE, che impone agli Stati membri di prevedere un sistema di indennizzo equo e adeguato per le vittime di reati intenzionali violenti. Il tribunale aveva riconosciuto solo un risarcimento parziale, mentre la corte d'appello aveva confermato la decisione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1223 e 2043 c.c. per avere la sentenza liquidato un importo inferiore al danno effettivamente sofferto, anche in relazione al pregiudizio morale e biologico e alla gravità dell'inadempimento statale; 2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite nonostante una decisione di merito ritenuta totalmente favorevole, senza adeguata motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni. Le amministrazioni hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, fondato su due censure: limitazione della tutela indennitaria alle sole situazioni transfrontaliere e inapplicabilità ratione temporis della disciplina eurounitaria ai fatti anteriori alla scadenza del termine di recepimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità dello Stato per mancata trasposizione della direttiva: il parametro del danno risarcibile va individuato, in via di massima, nell'importo dell'indennizzo che la vittima avrebbe dovuto ottenere; nel caso concreto la somma liquidata in via equitativa era superiore all'indennizzo poi previsto per l'omicidio, e la ricorrente non aveva allegato e provato ulteriori perdite causalmente connesse alla mancata fruizione tempestiva del beneficio. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la compensazione delle spese era sorretta da due rationes corrette: reciproca soccombenza e incertezza/novità della questione. Il ricorso incidentale delle amministrazioni è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve comprendere perdita subita e mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito; nel caso concreto la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare eventuali perdite ulteriori rispetto al parametro dell'indennizzo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato per censurare la sentenza di merito; la Corte ribadisce che la responsabilità azionata nei confronti dello Stato per mancata trasposizione della direttiva è ricondotta non alla responsabilità aquiliana, ma a una responsabilità da inadempimento di un obbligo ex lege, di natura contrattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, ma possono essere compensate secondo la disciplina processuale vigente quando ricorrano le condizioni previste dalla legge e una motivazione adeguata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca soccombenza e di gravi ed eccezionali ragioni, tra cui può rientrare l'incertezza giurisprudenziale sulla questione decisa.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per censurare una pretesa novità in appello; tale motivo è rimasto assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE

    Imporrebbe ad ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, comprese le vittime residenti nello stesso Stato; la sua mancata tempestiva trasposizione integra una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione.

  • art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122

    È la norma interna che ha previsto il sistema indennitario nazionale per le vittime di reati intenzionali violenti.

  • art. 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122

    La Corte precisa che il requisito dell'infruttuosa azione esecutiva contro il responsabile del reato rileva ai fini dell'indennizzo ex lege, ma non condiziona l'azione risarcitoria contro lo Stato per tardiva trasposizione della direttiva.

  • art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167

    Ha esteso retroattivamente l'applicabilità del sistema indennitario ai reati intenzionali violenti commessi dopo il 30 giugno 2005.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 31 agosto 2017

    Indicava l'importo originario dell'indennizzo per omicidio, poi aumentato dal successivo decreto ministeriale.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.m. 22 novembre 2019

    Prevede, per la specifica ipotesi di omicidio commesso dal coniuge o da persona legata da rapporto affettivo con la vittima, un importo fisso di euro 60.000 in favore dei figli della vittima.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 22 novembre 2019

    Ha elevato a euro 50.000 l'importo dell'indennizzo per il reato di omicidio.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento contro lo Stato per mancata o tardiva trasposizione di una direttiva UE non va confusa con la domanda di indennizzo prevista dalla normativa interna di attuazione: si tratta di diritti diversi, con causa petendi e petitum distinti.
  • La responsabilità dello Stato per omesso recepimento di una direttiva non self-executing va inquadrata come responsabilità da inadempimento di un obbligo ex lege, e non come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
  • L'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE deve essere interpretato nel senso che impone un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato, senza limitazione alle sole situazioni transfrontaliere.
  • Ai fini dell'azione risarcitoria contro lo Stato non è necessario dimostrare l'impossibilità assoluta di ottenere ristoro dal reo, essendo sufficiente l'obiettiva difficoltà di conseguire il risarcimento, specie quando il responsabile sia incapiente.
  • Nel risarcimento per mancata trasposizione della direttiva, il parametro di base del danno è l'importo dell'indennizzo che la vittima avrebbe potuto conseguire tempestivamente; ulteriori poste di danno devono essere specificamente allegate e provate.
  • L'indennizzo previsto dalla disciplina di attuazione deve essere equo e adeguato: non deve per forza integrare il completo ristoro del danno, ma non può essere simbolico o insufficiente rispetto alla gravità del reato e alle sue conseguenze.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata, oltre che dalla reciproca soccombenza, anche dall'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa.
  • Se il motivo di ricorso non attacca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si limita a contestazioni generiche sulla quantificazione del danno, esso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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