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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23410/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

Un soggetto aveva agito in giudizio chiedendo la condanna di più convenuti, a titolo di risarcimento danni o in subordine di indebito arricchimento, alla restituzione di somme che assumeva di avere versato nell'ambito di un mandato conferito per l'acquisto di due immobili rimasto senza seguito. In appello era stata dichiarata la risoluzione del contratto di mandato tra l'attore e una società mandataria, con condanna di quest'ultima al pagamento di una somma complessiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non contestati i fatti allegati dall'attore, mentre tali circostanze erano state specificamente contestate in comparsa e, in ogni caso, la non contestazione non avrebbe potuto valere come prova automatica; 2) violazione degli artt. 1350, 1351, 1392, 1703, 1705 e 1706 c.c., censurando l'affermazione secondo cui il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di immobili non richiede la forma scritta e chiedendo una rimeditazione dell'orientamento più recente; 3) omesso esame di fatti decisivi, insistendo sull'asserita mancanza di prova dei versamenti imputati all'acquisto dell'immobile e chiedendo una nuova valutazione degli elementi documentali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non richiede la forma scritta, poiché il mandato ha natura obbligatoria e non traslativa e la forma scritta è necessaria solo per gli atti che costituiscono il presupposto del trasferimento reale. Ha poi ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura non confrontava correttamente la motivazione della sentenza impugnata, non teneva conto della sua premessa, non dimostrava adeguatamente la dedotta specifica contestazione e difettava del requisito di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., anche per la mancata indicazione completa del libello introduttivo richiamato. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché mirava soltanto a una nuova lettura del materiale istruttorio, senza individuare un fatto storico omesso e decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è stata respinta perché, nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato adeguatamente una contestazione specifica idonea a smentire l'apprezzamento della Corte di merito, e comunque non può chiedersi una rivalutazione del merito attraverso la doglianza sull'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile in concreto.

  • art. 360 bis, n. 1 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'orientamento di legittimità sulla forma del mandato per l'acquisto di immobili è consolidato e non vi erano ragioni per mutarlo o rimettere la questione alle Sezioni Unite.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente il contenuto e la collocazione degli atti e documenti richiamati; la mancata specificazione del libello introduttivo ha impedito il controllo di legittimità.

  • art. 1350 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta, ma la Corte ha escluso che il mandato senza rappresentanza all'acquisto di immobili richieda tale forma.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di forma dei contratti preliminari, ma non ritenuto ostativo all'orientamento che esclude la forma scritta per il mandato.

  • art. 1392 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma della procura, ma la Corte ha distinto il mandato dagli atti che sono presupposto del trasferimento reale.

  • art. 1703 c.c.

    La Corte ribadisce che il mandato ha natura obbligatoria e, senza rappresentanza, può essere conferito anche senza forma scritta per l'acquisto di immobili.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera nel quadro della disciplina del mandato senza rappresentanza e della sua autonomia rispetto al trasferimento del bene.

  • art. 1706 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo inserisce nel sistema del mandato senza rappresentanza, ma non ne trae un requisito di forma scritta per il contratto di mandato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il mandato senza rappresentanza finalizzato all'acquisto di beni immobili non richiede la forma scritta ad substantiam, perché ha efficacia obbligatoria e non traslativa; la forma scritta è invece necessaria per gli atti che costituiscono il presupposto del trasferimento reale.
  • La censura sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la decisione di appello si fonda anche su un corredo documentale e la parte ricorrente non dimostra con specificità l'erroneità dell'apprezzamento compiuto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce l'omesso esame di fatti decisivi senza individuare un preciso fatto storico trascurato dal giudice di merito, limitandosi a sollecitare una nuova lettura delle prove.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è indispensabile la puntuale indicazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda, con specifica localizzazione processuale, non essendo sufficiente un generico richiamo a quanto allegato in atti.
  • Se il consolidato orientamento di legittimità su una questione di diritto è chiaro e stabilizzato, il motivo che ne chiede la revisione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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