Cassazione Civile, Ordinanza n. 10073/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società sportiva dilettantistica, con recupero a tassazione di un maggior reddito d'impresa e rideterminazione di IRES, IRAP e IVA in regime ordinario, perché l'Ufficio aveva negato i requisiti per applicare il regime agevolato della legge n. 398 del 1991, ritenendo mancante il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e irregolare la tenuta delle scritture contabili. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in una udienza tenuta senza che il difensore della parte appellante fosse stato avvisato della data di trattazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; (3) violazione del litisconsorzio necessario e dell'art. 2697 c.c. per la mancata integrazione del contraddittorio verso i soggetti indicati come componenti del consiglio direttivo o autori di atti gestori; (4) decadenza del potere impositivo per tardiva notifica dell'avviso e mancata prova della tempestiva denuncia di reato ai fini del raddoppio dei termini; (5) inutilizzabilità della documentazione acquisita in accesso presso il commercialista per mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica; (6) nullità dell'avviso per motivazione solo per relationem al PVC e omessa allegazione della documentazione richiamata; (7) erronea esclusione del requisito del riconoscimento CONI, essendo sufficiente l'affiliazione a federazione sportiva con delega al riconoscimento provvisorio; (8) mancata applicazione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015 sulla sanzione impropria della perdita del regime agevolato per violazioni sulla tracciabilità dei pagamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente di tutti gli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, l'omessa comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di discussione, o comunque il mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio d'appello per effetto dell'art. 61 dello stesso decreto, determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Poiché nel caso concreto non era stata comunicata alla difesa della contribuente la data fissata per la discussione innanzi alla CTR e il difensore non aveva partecipato all'udienza, la sentenza impugnata è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente
art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992
impone la comunicazione alle parti della data fissata per la trattazione con congruo anticipo; la sua violazione determina nullità della decisione
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
estende al giudizio di appello la disciplina sulla comunicazione dell'udienza prevista per il primo grado
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
viene evocato nel motivo di ricorso contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserito difetto di specificità
richiamato nel motivo sul preteso litisconsorzio necessario non integro
richiamato nel motivo sulla rappresentanza dell'associazione e sugli atti di gestione
richiamato in relazione all'onere della prova sui presupposti del raddoppio dei termini e sulla rappresentanza
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla decadenza dell'avviso di accertamento e sul raddoppio dei termini
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sulla decadenza dell'avviso IVA e sul raddoppio dei termini
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla legittimità dell'accesso e dell'acquisizione documentale
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sulla legittimità dell'accesso e dell'acquisizione documentale
art. 7 d.lgs. n. 212 del 2000
richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato sia nei motivi della CTP sia nel ricorso per cassazione per la pretesa nullità dell'avviso per difetto di motivazione
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sulla motivazione dell'avviso di accertamento IVA
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla determinazione del reddito d'impresa e sulla motivazione dei rilievi
disciplina il regime fiscale agevolato per le associazioni/società sportive dilettantistiche, la cui spettanza era contestata dall'Ufficio
richiamata come norma integrativa della disciplina agevolativa per il settore sportivo dilettantistico
d.l. n. 136 del 2004 convertito dalla legge n. 186 del 2004
richiamato come intervento integrativo della disciplina agevolativa per il settore sportivo dilettantistico
d.lgs. n. 158 del 24 settembre 2015
richiamato per la soppressione della sanzione impropria della perdita del regime agevolato per violazioni sulla tracciabilità dei pagamenti
art. 19 d.lgs. n. 158 del 2015
evocato quale ius superveniens più favorevole da applicare alla controversia
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo sul raddoppio dei termini per denunciare una disparità di trattamento tra contribuenti
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa comunicazione alle parti costituite dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, ove prescritta dalla legge, determina nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
- La disciplina dell'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo dell'art. 61 del medesimo decreto.
- Quando è accertata una nullità processuale che incide sul contraddittorio in appello, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.
- Nel giudizio tributario, la specificità dell'appello deve essere valutata secondo la disciplina processuale applicabile, ma tale questione resta superata se la decisione di secondo grado è nulla per difetto di regolare avviso di udienza.
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