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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10073/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società sportiva dilettantistica, con recupero a tassazione di un maggior reddito d'impresa e rideterminazione di IRES, IRAP e IVA in regime ordinario, perché l'Ufficio aveva negato i requisiti per applicare il regime agevolato della legge n. 398 del 1991, ritenendo mancante il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI e irregolare la tenuta delle scritture contabili. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente. In appello, la CTR aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in una udienza tenuta senza che il difensore della parte appellante fosse stato avvisato della data di trattazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: (1) nullità della sentenza per omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; (3) violazione del litisconsorzio necessario e dell'art. 2697 c.c. per la mancata integrazione del contraddittorio verso i soggetti indicati come componenti del consiglio direttivo o autori di atti gestori; (4) decadenza del potere impositivo per tardiva notifica dell'avviso e mancata prova della tempestiva denuncia di reato ai fini del raddoppio dei termini; (5) inutilizzabilità della documentazione acquisita in accesso presso il commercialista per mancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica; (6) nullità dell'avviso per motivazione solo per relationem al PVC e omessa allegazione della documentazione richiamata; (7) erronea esclusione del requisito del riconoscimento CONI, essendo sufficiente l'affiliazione a federazione sportiva con delega al riconoscimento provvisorio; (8) mancata applicazione dello ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015 sulla sanzione impropria della perdita del regime agevolato per violazioni sulla tracciabilità dei pagamenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente di tutti gli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, l'omessa comunicazione alle parti costituite della data dell'udienza di discussione, o comunque il mancato rispetto del termine dilatorio di trenta giorni previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche al giudizio d'appello per effetto dell'art. 61 dello stesso decreto, determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Poiché nel caso concreto non era stata comunicata alla difesa della contribuente la data fissata per la discussione innanzi alla CTR e il difensore non aveva partecipato all'udienza, la sentenza impugnata è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa comunicazione alle parti costituite dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, ove prescritta dalla legge, determina nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
  • La disciplina dell'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 si applica anche al giudizio di appello per effetto del richiamo dell'art. 61 del medesimo decreto.
  • Quando è accertata una nullità processuale che incide sul contraddittorio in appello, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso resta assorbito.
  • Nel giudizio tributario, la specificità dell'appello deve essere valutata secondo la disciplina processuale applicabile, ma tale questione resta superata se la decisione di secondo grado è nulla per difetto di regolare avviso di udienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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