Cassazione Civile, Ordinanza n. 28451/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2007, emesso nei confronti di una società operante nel settore delle costruzioni a seguito di indagini della Guardia di Finanza e di una notizia di reato. L’Ufficio aveva recuperato costi ritenuti non documentati e disconosciuto la deduzione/detraibilità di fatture emesse da un soggetto ritenuto evasore totale e privo di struttura organizzativa adeguata, in relazione a operazioni ritenute in tutto o in parte inesistenti. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione valorizzando una serie di indizi (assenza di organizzazione del fornitore, fatture generiche e talora duplicate, assenza di prova dei subappalti, presenza di altri fornitori nei cantieri, sproporzione tra volume d’affari e utili, distruzione delle scritture contabili da parte del fornitore, dichiarazioni rese da quest’ultimo e ulteriori riscontri). Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire agli indizi dell’Ufficio senza verificare la loro gravità, precisione e concordanza e senza considerare le controprove documentali e testimoniali offerte dalla contribuente; 2) violazione delle stesse norme, oltre agli artt. 112 e 115 c.p.c., lamentando una motivazione illogica e contraddittoria, in sostanza omissiva, per non aver adeguatamente esaminato le eccezioni e le prove contrarie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a censurare la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti. Ha inoltre affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni e l’inerenza dei costi, prova che non può consistere nella sola esibizione delle fatture o nella regolarità formale della contabilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo incoerente: in rubrica si evocava l’omessa pronuncia, ma nel corpo si lamentava una motivazione insufficiente e contraddittoria; comunque una pronuncia sul merito vi era stata. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato come norma sull’accertamento e sulla rettifica fondata anche su elementi indiziari, nel quadro della prova delle operazioni inesistenti
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
richiamato per sostenere la possibilità di recupero IVA sulla base di elementi presuntivi e per la ripartizione dell’onere probatorio
la Corte ribadisce che, in caso di contestazione di operazioni inesistenti, l’Ufficio deve provare la fittizietà dell’operazione anche per presunzioni; poi il contribuente deve fornire prova contraria dell’effettività e dell’inerenza dei costi
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la censura in realtà investe la valutazione del materiale probatorio e non la corretta applicazione della norma
richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché una decisione sul punto c’è stata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per censurare la violazione di legge, ma la Corte qualifica la doglianza come in realtà diretta contro la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il dedotto vizio processuale, ma ritenuto non fondato/inammissibile nei termini prospettati
richiamato in motivazione come norma che presuppone l’inerenza dei costi ai fini della deduzione
richiamato in motivazione come norma che subordina la detrazione IVA alla prova dell’effettività dell’operazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura formulata come violazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, perché tale attività resta insindacabile salvo i limiti propri del vizio motivazionale o processuale.
- In materia di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi indiziari plurimi e coerenti.
- Una volta che l’Ufficio abbia fornito una prova presuntiva idonea della fittizietà dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle prestazioni, il loro preciso ammontare e l’inerenza dei costi all’attività d’impresa.
- La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è sufficiente a provare l’effettività di un’operazione quando la documentazione sia utilizzata proprio per simulare operazioni inesistenti.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decida affatto su un capo di domanda o su un’eccezione specifica; non sussiste quando la decisione vi sia stata, anche se la parte ne contesti la motivazione o la correttezza.
- rami
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