Cassazione Civile, Ordinanza n. 25319/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il medico aveva agito per ottenere il risarcimento del danno, o comunque un indennizzo, assumendo che lo Stato italiano avesse tardivamente dato attuazione alla disciplina eurounitaria sulla remunerazione dei medici specializzandi. In concreto sosteneva di avere percepito, per tutta la durata della specializzazione, una borsa di studio prevista dalla precedente normativa interna, anziché l'"adeguata remunerazione" introdotta dal d.lgs. n. 368 del 1999. Deduceva che gli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368 del 1999 avessero già fissato il modello del contratto di formazione-lavoro e il relativo trattamento economico, sicché il differimento della loro efficacia fino all'anno accademico 2006-2007, disposto dal d.lgs. n. 517 del 1999 e poi confermato dalla legge n. 266 del 2005, avrebbe integrato un inadempimento dello Stato agli obblighi europei e leso il suo diritto al ristoro del pregiudizio subito. Con i tre motivi di ricorso contestava: 1) la violazione delle direttive europee e delle norme interne di recepimento, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla CGUE; 2) la mancata considerazione del preteso danno ingiusto e della disparità di trattamento rispetto ai medici specializzandi iscritti dal 2006-2007 in poi; 3) la violazione degli artt. 2, 3, 11 e 36 Cost., per asserita incostituzionalità del blocco dell'adeguamento e per l'omessa interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne.
La decisione
La Corte ha ritenuto i motivi congiuntamente esaminati inammissibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., aderendo a un orientamento consolidato secondo cui la direttiva 93/16/CEE non aveva portata innovativa rispetto alle precedenti direttive, l'Italia aveva già adempiuto agli obblighi eurounitari con il d.lgs. n. 257 del 1991, e il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 operava nell'ambito della discrezionalità legislativa interna, con efficacia differita al 2006-2007. La Corte ha escluso sia la violazione del diritto dell'Unione, sia la necessità di rinvio pregiudiziale, sia la fondatezza delle censure di costituzionalità e di disparità di trattamento. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di Euro 1.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
direttiva 75/362/CEE
Indicata come una delle direttive che prescrivevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi, poi attuate dall'ordinamento italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991.
direttiva 75/363/CEE
Considerata, insieme alle altre direttive precedenti, come fonte dell'obbligo di garantire un'adeguata remunerazione, già recepito dal legislatore italiano.
direttiva 82/76/CEE
La Corte la indica come la direttiva che ha introdotto il riferimento all'adeguata remunerazione, già recepito con il d.lgs. n. 257 del 1991.
direttiva 93/16/CEE
È qualificata come testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle direttive precedenti, privo di carattere innovativo quanto alla misura della remunerazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È indicato come il decreto che ha dato attuazione alle direttive europee, riconoscendo una borsa di studio annua ai medici specializzandi; per la Corte, con esso l'Italia ha adempiuto agli obblighi comunitari.
È qualificato come normativa interna successiva, che ha riorganizzato le scuole di specializzazione istituendo un contratto di formazione specialistica, ma nell'ambito della discrezionalità legislativa nazionale e non come primo effettivo recepimento degli obblighi europei.
d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
Ha differito l'applicazione degli artt. 37-39 del d.lgs. n. 368 del 1999 fino all'anno accademico 2006-2007; tale differimento è ritenuto legittimo e non in contrasto con il diritto UE.
artt. 37-39 d.lgs. n. 368 del 1999
Disciplina del contratto di formazione specialistica e del meccanismo di remunerazione fissa e variabile; per la Corte non erano immediatamente operativi nel periodo precedente al 2006-2007.
art. 46, comma 2, d.lgs. n. 368 del 1999
Nel testo risultante dalle modifiche, segna l'entrata in vigore del nuovo regime economico a decorrere dall'anno accademico 2006-2007.
legge 23 dicembre 2005, n. 266
Ha modificato il d.lgs. n. 368 del 1999 confermando il differimento dell'efficacia della nuova disciplina al 2006-2007.
legge 29 dicembre 1990, n. 428
Richiamata dalla Corte come parte del percorso di recepimento già compiuto dell'ordinamento interno in tema di medici specializzandi.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha previsto una borsa di studio annua e il relativo adeguamento; la Corte afferma che l'importo non è soggetto a indicizzazione né all'adeguamento triennale per effetto delle norme sopravvenute.
legge 28 dicembre 1995, n. 549
Ha bloccato, con effetto retroattivo, il meccanismo di adeguamento della borsa di studio previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991.
legge 23 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
legge 27 dicembre 2002, n. 289
Ha confermato l'esclusione dell'applicazione dell'adeguamento triennale della borsa di studio.
Richiamato dal ricorrente per fondare la domanda risarcitoria da danno ingiusto, ma la Corte esclude la sussistenza di un illecito o di un inadempimento idoneo a integrarne i presupposti.
art. 267 TFUE
Invocato per un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma la Corte esclude la necessità del rinvio per mancanza di questioni interpretative rilevanti.
artt. 2, 3, 11 e 36 Cost.
Evocati per sostenere l'illegittimità costituzionale del blocco del nuovo regime economico e la disparità di trattamento; la Corte ne esclude la violazione.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
art. 23 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Richiamato dal ricorrente, senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
Base della condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa per abuso del processo, oltre alle spese.
La Corte usa questa norma per dichiarare inammissibili i motivi perché contrastanti con giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" ai medici specializzandi non determinano esse stesse la misura del compenso, che resta rimessa alla discrezionalità del legislatore nazionale entro i limiti della ragionevolezza e delle compatibilità finanziarie.
- Quando l'ordinamento interno abbia già dato attuazione agli obblighi eurounitari con una disciplina idonea, il successivo riassetto legislativo più favorevole non costituisce di per sé tardivo recepimento né genera automaticamente un diritto risarcitorio per i periodi anteriori alla sua efficacia.
- Una direttiva meramente compilativa o di coordinamento, che non introduca nuovi obblighi sostanziali, non può essere invocata per ottenere l'applicazione retroattiva di una disciplina interna successiva o per fondare una pretesa risarcitoria da inadempimento dello Stato.
- Il differimento nel tempo dell'entrata in vigore di una riforma migliorativa non viola, per sé solo, il principio di uguaglianza o il divieto di discriminazione, se il diverso trattamento si fonda sulla successione temporale di discipline legittimamente adottate dal legislatore.
- In presenza di orientamento di legittimità consolidato e pertinente alla fattispecie, la proposizione di censure che ne prescindano può integrare inammissibilità per manifesta infondatezza e giustificare anche una condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo.
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