Cassazione Civile, Ordinanza n. 25322/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dal diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica pagate per il periodo maggio 2010-dicembre 2011. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro il diniego, e la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia ritenendo: la giurisdizione del giudice tributario; la legittimazione attiva del consumatore finale a chiedere il rimborso; l’esistenza di un contrasto tra disciplina interna e diritto unionale, con conseguente diritto al rimborso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 3 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR riconosciuto la giurisdizione tributaria; 2) violazione degli artt. 14, 53 e 56 del d.lgs. 504/1995, per avere riconosciuto al consumatore finale la legittimazione a chiedere il rimborso delle addizionali; 3) violazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per averla ritenuta self executing; 4) violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/118/CE e del d.l. 511/1988, per avere ravvisato il contrasto tra diritto interno e diritto unionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice tributario in base al petitum sostanziale della domanda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in linea generale, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione è il fornitore che ha materialmente versato l’imposta, mentre il consumatore finale può agire verso il fornitore con l’ordinaria ripetizione dell’indebito e solo eccezionalmente, se prova l’impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione per ragioni riferibili alla situazione del fornitore, può rivolgersi direttamente all’Amministrazione. I terzi e quarto motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la particolarità e difficoltà delle questioni e per il consolidarsi successivo dell’orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei singoli motivi di ricorso.
art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte esclude la violazione e conferma che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Sono richiamati per affermare che, salvo eccezioni, il rimborso delle accise/addizionali indebitamente versate spetta al soggetto tenuto al versamento nei confronti dell’Amministrazione.
art. 6, comma 3, d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. in l. 27 gennaio 1989, n. 20
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono considerate dovute dal fornitore al momento della fornitura al consumatore finale.
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
È richiamato quale parametro unionale invocato contro la disciplina interna; i motivi relativi al contrasto e alla diretta efficacia restano assorbiti.
direttiva 2008/118/CE
La Corte ribadisce che il consumatore finale può chiedere il rimborso diretto all’Amministrazione solo in via eccezionale e nei limiti dell’effettività della tutela, non per il solo contrasto della norma interna con la direttiva.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative al rimborso di somme versate a titolo di imposta o addizionale, rileva il petitum sostanziale della domanda e il tipo di potere giurisdizionale richiesto, non la qualificazione astratta del rapporto in termini di relazione diretta tra contribuente e fisco.
- Nelle ipotesi di imposte/addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto normalmente legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione è il fornitore che ha effettuato il versamento; il consumatore finale, se ha sopportato l’onere economico, deve in via ordinaria agire contro il fornitore con ripetizione dell’indebito.
- Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria solo in via eccezionale, quando dimostri l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di agire utilmente contro il fornitore, e tale difficoltà va riferita alla concreta situazione del fornitore, non alla mera illegittimità unionale della norma nazionale.
- La diretta azionabilità del rimborso da parte del consumatore finale non discende automaticamente dal contrasto tra norma interna e direttiva europea, ma richiede comunque il rispetto dei limiti derivanti dal principio di effettività della tutela.
- Quando il giudizio di cassazione accoglie un motivo che consente la decisione immediata della causa, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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