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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25320/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica versate nel periodo maggio 2010-dicembre 2011. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società ritenendo che anche il consumatore finale potesse chiedere il rimborso, che il diritto derivasse dal contrasto della normativa interna con quella unionale e che l’Ufficio non avesse contestato la traslazione dell’imposta. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 3 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR affermato la giurisdizione del giudice tributario; 2) violazione degli artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 504/1995 per avere riconosciuto la legittimazione attiva della società consumatrice finale al rimborso; 3) violazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE per avere ritenuto la direttiva self-executing; 4) violazione della medesima direttiva e del d.l. 511/1988 per avere affermato il contrasto tra disciplina interna e unionale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo e, in ogni caso, lo ha ritenuto infondato perché la controversia apparteneva alla giurisdizione tributaria; ha accolto il secondo motivo, affermando che, per il pagamento indebito delle addizionali sulle accise dell’energia elettrica, il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all’Amministrazione è il fornitore che ha effettuato il versamento, mentre il consumatore finale può agire ordinariamente nei confronti del fornitore e, solo eccezionalmente, rivolgersi direttamente al fisco se dimostra l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione per ragioni attinenti alla situazione del fornitore; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessità delle questioni e per il consolidarsi solo successivo dell’orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la questione di giurisdizione era comunque coperta da giudicato implicito e, in ogni caso, la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice tributario in base al petitum sostanziale

  • artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    le addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute dal fornitore al momento della fornitura; in caso di indebito pagamento, la legittimazione al rimborso verso l’Amministrazione spetta al fornitore, non al consumatore finale, salvo l’eccezione della prova dell’impossibilità o eccessiva difficoltà dell’azione contro il fornitore

  • art. 6, comma 3, d.l. 29 novembre 1988, n. 511, conv. in l. 27 gennaio 1989, n. 20

    la disciplina delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica è assimilata a quella delle accise quanto al soggetto tenuto al pagamento e alla legittimazione al rimborso

  • art. 1, § 2, direttiva 2008/118/CE

    la Corte richiama il rapporto tra normativa interna e diritto unionale, ma dichiara assorbite le censure sul carattere self-executing e sul contrasto con la disciplina nazionale

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di violazione di legge in cassazione

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente

  • art. 1 della direttiva n. 2008/118/CE

    richiamato nei motivi assorbiti sulla compatibilità della disciplina interna con quella unionale

Massime di principio

  • In tema di rimborsi di imposte indirette indebitamente versate, la legittimazione a chiedere il rimborso all’Amministrazione spetta, di regola, al soggetto passivo che ha effettuato il versamento, mentre il soggetto inciso a valle può agire verso il fornitore che abbia riversato l’imposta.
  • Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all’Amministrazione solo in via eccezionale e deve dimostrare che l’azione di ripetizione contro il fornitore è impossibile o eccessivamente դժվարosa per ragioni riferibili alla situazione del fornitore stesso.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie tributarie rileva il petitum sostanziale della domanda; la configurabilità di un rapporto diretto tra utente e fisco incide sul merito e non sulla giurisdizione quando la lite ha ad oggetto il rimborso di tributi.
  • Se un motivo di ricorso è idoneo a definire la controversia, gli ulteriori motivi che presuppongono un diverso assetto della legittimazione o della fondatezza della domanda possono restare assorbiti.
  • La diretta azionabilità del rimborso da parte del consumatore finale non può essere affermata in via generale solo invocando l’incompatibilità della norma interna con il diritto unionale, occorrendo sempre il rispetto del principio di effettività e della sequenza ordinaria dei rimedi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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