Cassazione Civile, Ordinanza n. 25321/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, dopo avere conseguito il diploma di specializzazione frequentando corsi tra il 1982 e il 1991 senza percepire retribuzione, hanno chiesto la condanna solidale delle amministrazioni al risarcimento del danno da tardiva o mancata attuazione delle direttive europee che prevedevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, le amministrazioni avevano ottenuto il rigetto di alcune domande per asserito giudicato derivante da un precedente processo e di altre domande perché i corsi frequentati non risultavano compresi negli elenchi delle specializzazioni rilevanti ai fini comunitari né equipollenti a quelle ivi indicate. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: 1) la tardività dell’appello delle amministrazioni perché proposto oltre trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di primo grado; 2) la violazione delle regole sulla prova del giudicato e dell’onere probatorio, sostenendo che l’eccezione di ne bis in idem era stata accolta senza prova adeguata del giudicato; 3) la violazione del principio di non contestazione e dell’art. 345 c.p.c., nonché delle direttive europee e della normativa interna attuativa, sostenendo che la tipologia dei corsi frequentati era stata contestata tardivamente e che i corsi dovevano essere considerati equivalenti o equipollenti a quelli previsti dalle direttive o dai decreti ministeriali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mancava, nel ricorso, la necessaria produzione e specifica indicazione del provvedimento di primo grado con prova della sua comunicazione; ha quindi considerato corretta la conclusione della Corte d’appello secondo cui, in mancanza di comunicazione/notificazione, l’impugnazione era soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per carenza di specifica indicazione degli atti e perché i ricorrenti non avevano chiarito se avessero effettivamente contestato in appello la formazione del giudicato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la Corte ha ribadito che l’inclusione del corso negli elenchi comunitari o la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri costituisce un fatto costitutivo del diritto al risarcimento, che deve essere allegato e provato dall’attore; il giudizio di equipollenza è giudizio di fatto riservato al merito e non può fondarsi sulla sola assonanza nominale; inoltre la normativa interna sopravvenuta non può essere usata per attribuire retroattivamente l’equipollenza a corsi svolti in epoca anteriore. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con previsione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ha disciplinato il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda in primo grado
art. 702-ter c.p.c.
ha disciplinato l’ordinanza definitoria del giudizio di primo grado
art. 702-quater c.p.c.
il termine breve di impugnazione decorre da comunicazione o notificazione dell’ordinanza; in mancanza opera il termine lungo
art. 327 c.p.c.
in assenza di comunicazione o notificazione dell’ordinanza di primo grado, l’appello è soggetto al termine lungo semestrale
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l’onere di specifica indicazione e produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, pena inammissibilità
art. 345 c.p.c.
il divieto di nuove eccezioni non opera per la mera difesa consistente nella contestazione della sussistenza dei presupposti fattuali del diritto azionato
art. 2697 c.c.
l’attore deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato, compresa l’inclusione/equipollenza del corso ai fini comunitari
art. 124 disp. att. c.p.c.
richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova del giudicato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Direttiva 75/362/CEE
costituisce il parametro comunitario che prevede i corsi di specializzazione rilevanti e la remunerazione adeguata
Direttiva 75/363/CEE
ha previsto l’obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi ed è stata attuata tardivamente in Italia
Direttiva 82/76/CEE
ha modificato il regime delle direttive sulla formazione specialistica, confermando l’obbligo di remunerazione
Direttiva 93/16/CEE
richiamata come direttiva di coordinamento delle precedenti
d.lgs. n. 257 del 1991
ha dato attuazione tardiva alle direttive e previsto la borsa di studio solo per gli anni accademici successivi alla sua entrata in vigore
L. n. 370 del 1999, art. 11
ha previsto una borsa di studio annua per i medici ammessi alle scuole di specializzazione in un determinato arco temporale precedente
D.M. 31 ottobre 1991
ha elencato le specializzazioni in medicina e chirurgia conformi alle norme comunitarie e comuni a due o più Stati membri, ma è norma sopravvenuta rispetto ai corsi frequentati
D.M. 27 luglio 1990
richiamato quale fonte interna per la denominazione di una specializzazione ritenuta affine
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione del mancato rispetto del termine breve di impugnazione richiede la specifica produzione e indicazione del provvedimento impugnato e della prova della sua comunicazione o notificazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Se non risulta comunicata o notificata l’ordinanza definitoria resa nel rito sommario, l’impugnazione non è soggetta al termine breve di cui all’art. 702-quater c.p.c., ma al termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.
- L’esistenza del giudicato deve essere censurata con specifica indicazione degli atti e del modo in cui la questione è stata trattata nei gradi di merito; una doglianza generica è inammissibile in sede di legittimità.
- Ai fini della domanda di risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulla formazione specialistica dei medici, l’inclusione del corso negli elenchi comunitari, ovvero la sua concreta equipollenza a corsi riconosciuti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegato e provato dall’attore.
- Il giudizio di corrispondenza tra una specializzazione e quelle previste dalle direttive è una questione di diritto; il giudizio di equipollenza, invece, è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- La mera assonanza nominale tra denominazioni di specializzazioni non basta a dimostrare l’equipollenza ai fini del diritto all’indennizzo; occorre verificare contenuti e modalità effettive del corso.
- La sopravvenuta normativa interna non può essere utilizzata per riconoscere retroattivamente l’equipollenza di corsi svolti in epoca anteriore, quando tali norme non erano ancora vigenti.
- La contestazione, anche in appello, della sussistenza del requisito costitutivo relativo alla specializzazione non è necessariamente preclusa dall’art. 345 c.p.c., quando si tratti di mera difesa e non di eccezione in senso stretto.
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