Cassazione Civile, Ordinanza n. 25323/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica versate per il periodo maggio 2010 - dicembre 2011. La società contribuente aveva ottenuto in appello l’accoglimento della domanda di rimborso, sul presupposto che anche il consumatore finale potesse richiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate, che vi fosse contrasto tra disciplina interna e diritto unionale e che l’Ufficio non avesse contestato la traslazione dell’imposta. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 546/1992, per asserita erronea affermazione della giurisdizione del giudice tributario; 2) violazione degli artt. 14, 53 e 56 del d.lgs. n. 504/1995, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione attiva del consumatore finale a chiedere il rimborso; 3) violazione dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per avere la CTR ritenuto la direttiva self executing; 4) violazione dell’art. 1 della direttiva 2008/118/CE e del d.l. n. 511/1988, per avere la CTR ravvisato un contrasto tra disciplina interna e disciplina unionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e, nel merito, lo ha comunque reputato infondato perché la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria; ha accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, il soggetto legittimato al rimborso è il fornitore che ha effettuato il versamento, mentre il consumatore finale può agire ordinariamente contro il fornitore e solo eccezionalmente, se dimostra l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione per ragioni riferibili alla situazione del fornitore, può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria. I terzi e quarti motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della società contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la difficoltà delle questioni e per il consolidarsi solo successivo dell’orientamento di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la questione di giurisdizione era coperta da giudicato implicito, poiché la CTP aveva deciso nel merito senza che le parti avessero devoluto la specifica questione in appello; in ogni caso la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria in base al petitum sostanziale
artt. 14, 53 e 56 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
nelle imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, il rimborso spetta, in via ordinaria, al fornitore che ha versato l’imposta; il consumatore finale non ha legittimazione diretta salvo prova dell’impossibilità o eccessiva difficoltà dell’azione verso il fornitore
art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE
richiamata come parametro unionale invocato per sostenere l’illegittimità della disciplina interna, ma i motivi relativi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo
art. 1 direttiva 2008/118/CE
richiamata ai fini del dedotto contrasto tra disciplina interna e diritto unionale; il relativo motivo resta assorbito
d.l. 29 novembre 1988, n. 511
la disciplina delle addizionali provinciali all’accisa sull’energia elettrica è richiamata per affermare che il soggetto passivo e legittimato al rimborso è il fornitore
L. 27 gennaio 1989, n. 20
norma di conversione del d.l. n. 511/1988, richiamata nel quadro della disciplina delle addizionali all’energia elettrica
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione alla memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la giurisdizione va verificata in base al petitum sostanziale; se il giudice di primo grado decide nel merito senza che la questione sia devoluta in appello, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
- In materia di addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica, il fornitore che ha versato l’imposta è il soggetto ordinariamente legittimato a chiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria.
- Il consumatore finale che abbia sopportato economicamente il tributo può agire in ripetizione dell’indebito contro il fornitore; solo se dimostra l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà di tale azione, riferita alla situazione del fornitore, può eccezionalmente rivolgersi direttamente all’amministrazione finanziaria.
- La tutela unionale di effettività non comporta, di per sé, la legittimazione diretta del consumatore finale a chiedere il rimborso all’erario, ma opera entro i limiti del sistema di rimedi predisposto dall’ordinamento interno.
- Quando l’accoglimento di un motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri, questi restano assorbiti e la causa può essere decisa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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