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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24720/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per il 2008 con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società immobiliare maggiori componenti positive di reddito e maggior imponibile IVA, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L’accertamento si articolava in due riprese: la prima riguardava la rettifica del valore delle rimanenze iniziali, per gli interessi passivi capitalizzati negli anni precedenti in relazione a un immobile acquistato nel 1992 e ristrutturato solo dal 2003; la seconda riguardava maggiori ricavi da cessione nel 2008 di due unità immobiliari ricavate da quell’immobile. La CTR aveva accolto solo l’appello dell’Ufficio sui maggiori ricavi, confermando invece l’illegittimità della rettifica delle rimanenze. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) errata qualificazione dell’immobile come bene-merce e conseguente indebita capitalizzazione degli interessi; (2) violazione delle norme sulla doppia imposizione, contestando la compensazione fiscale dei risultati formatisi negli anni precedenti; (3) illegittimità della statuizione sulla decadenza dal potere di accertamento; (4) erronea applicazione delle norme sul condono tombale. La società proponeva a sua volta ricorso incidentale con quattro motivi, contestando l’accertamento induttivo dei maggiori ricavi di vendita: deduceva che le presunzioni utilizzate non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; lamentava omessa pronuncia sulla diversa superficie/valore di una delle unità vendute; deduceva nullità della sentenza per motivazione insufficiente/carenza di sintesi; e omesso esame di fatti decisivi relativi alla non abitabilità di parte dell’unità, alla superficie del soppalco, al valore di confronto usato dall’Ufficio e al fatto che le vendite originarie erano preliminari su immobili non finiti.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Quanto al ricorso dell’Amministrazione, ha ritenuto infondato il primo motivo: l’immobile va qualificato in base alla destinazione economica impressa dall’imprenditore e non solo in base allo stato di fatto o al tempo trascorso; il bene, destinato alla vendita dopo ristrutturazione, conserva natura di immobile-merce e gli interessi passivi possono essere capitalizzati nei limiti previsti dalla normativa richiamata. Rigettato il primo motivo, gli altri motivi dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, perché la sentenza di merito era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e la mancata caduta di una di esse rendeva inutile l’esame delle altre. Quanto al ricorso incidentale della società, la Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, poiché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del ragionamento presuntivo del giudice di merito, senza evidenziare una reale violazione dei parametri legali delle presunzioni. Ha respinto il secondo motivo perché non ricorreva omessa pronuncia: la tesi sulla superficie dell’unità era incompatibile con la decisione adottata e quindi doveva ritenersi implicitamente disattesa. Ha respinto il terzo motivo, escludendo la nullità della sentenza per carenza motivazionale, poiché la CTR aveva esposto in modo comprensibile e sufficiente le ragioni della decisione, ben oltre il minimo costituzionale. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che esso riproponesse questioni di merito e fatti già valutati o insussistenti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 110 d.P.R. n. 917 del 1986

    per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività di impresa gli interessi passivi sui prestiti contratti per costruzione o ristrutturazione possono concorrere nel costo; la destinazione economica del bene è decisiva per la qualificazione fiscale.

  • art. 76 d.P.R. n. 917 del 1986

    norma previgente sostanzialmente corrispondente alla disciplina poi richiamata dall’art. 110 TUIR.

  • art. 92 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel motivo dell’Agenzia per la qualificazione del bene e delle rimanenze.

  • art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel motivo dell’Agenzia per contestare la qualificazione contabile/fiscale dell’immobile.

  • art. 102 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato nel motivo dell’Agenzia per contestare la qualificazione contabile/fiscale dell’immobile.

  • art. 2424 c.c.

    comma 1, par. C, capo I n. 2 e par. B, capo II, n. 1

    richiamato dall’Agenzia nella censura sulla qualificazione del bene nel bilancio.

  • art. 2425 c.c.

    richiamato dall’Agenzia nella censura sulla qualificazione del bene nel bilancio.

  • art. 165 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato per contestare la doppia imposizione.

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare la doppia imposizione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    l’accertamento dei ricavi non dichiarati può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; la censura di legittimità non può tradursi in mera richiesta di diversa valutazione del fatto.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per contestare la decadenza dal potere impositivo.

  • art. 9 l. n. 289 del 2002

    richiamato per sostenere l’efficacia preclusiva del condono tombale.

  • art. 14 l. n. 289 del 2002

    richiamato per sostenere l’efficacia preclusiva del condono tombale.

  • art. 360 c.p.c.

    consente il controllo di violazione e falsa applicazione di legge, ma non la rivalutazione del merito o dei fatti sotto la veste di critica giuridica.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione su un capo di domanda o eccezione, non se sia omesso l’esame di un elemento istruttorio o di una tesi implicitamente rigettata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile; la mancanza assoluta o apparente può determinarne la nullità.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di omessa pronuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    concorre, nel processo tributario, a definire il contenuto minimo della motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale.

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione semplice è legittima solo se fondata su fatti gravi, precisi e concordanti; non è consentito censurare in cassazione il merito della valutazione probatoria travestendolo da violazione di legge.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un immobile va compiuta avendo riguardo alla destinazione economica impressa dall’imprenditore nell’ambito dell’attività di impresa; lo stato di completamento materiale dell’immobile e il semplice decorso del tempo non bastano, da soli, a mutarne la natura fiscale.
  • Negli accertamenti fondati su presunzioni semplici, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei parametri legali di gravità, precisione e concordanza; non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Se la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, l’impugnazione deve investire tutte le rationes; il mancato superamento anche di una sola di esse rende inutile l’esame delle altre censure, che diventano inammissibili o irrilevanti.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi una statuizione su un capo della domanda o su una specifica eccezione; non sussiste quando il giudice, pur senza esaminarla espressamente, abbia implicitamente disatteso una tesi incompatibile con la decisione adottata.
  • Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto assente, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta la sintesi della motivazione, se comunque consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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