Cassazione Civile, Ordinanza n. 19006/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e imposte dirette relativo all'anno 2018, con cui l'Ufficio aveva riqualificato come spese di rappresentanza i costi sostenuti dalla società per servizi resi da una società/organizzazione che curava corsi, seminari e convegni per medici e farmacisti. La contribuente sosteneva invece che tali esborsi fossero spese di pubblicità, quindi integralmente deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini IVA. I giudici di merito avevano accolto la tesi della contribuente, valorizzando la presenza del marchio sui materiali degli eventi e il fatto che, dopo i convegni, vi fossero state vendite di prodotti. L'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 5 d.lgs. 446/1997, 19 d.P.R. 633/1972, 108, comma 2, e 109, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare l'effettiva finalità delle spese e che la mera allegazione di fatture e il successivo incremento delle vendite non fossero prova sufficiente della natura pubblicitaria dei costi; la contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità e per asserita erronea qualificazione del vizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità della contribuente e ha accolto il motivo dell'Amministrazione. Ha affermato che, in tema di distinzione tra spese di pubblicità e di rappresentanza, rilevano la natura e la funzione intrinseca degli esborsi e gli obiettivi immediatamente perseguiti; grava sul contribuente l'onere di provare esistenza, inerenza e finalità dei costi dedotti o detraibili. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non aveva accertato in modo adeguato la natura delle spese, limitandosi a valorizzare il fatto che dagli eventi fossero derivati successivi acquisti di prodotti, circostanza insufficiente perché anche le spese di rappresentanza possono produrre riflessi commerciali. La Corte ha inoltre rilevato che non era stato chiarito quali prodotti fossero stati oggetto di promozione, aspetto rilevante soprattutto se si trattasse di prodotti farmaceutici. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi deducibili o detraibili grava sul contribuente.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, in relazione alla valutazione della prova.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, in collegamento alla disciplina fiscale dei costi.
Richiamato nel motivo; la Corte lo raccorda alla disciplina della detraibilità IVA delle spese di rappresentanza e di pubblicità.
art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986
Le spese di rappresentanza sono deducibili solo se rispondono ai requisiti di inerenza stabiliti dal decreto ministeriale.
art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamato nel motivo di ricorso.
art. 19-bis.1, comma 1, lett. h), d.P.R. 633/1972
non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta
Le spese di rappresentanza non sono detraibili IVA, salvo la deroga per beni di modico valore.
art. 1, comma 1, decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze richiamato dalla Corte
si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore
La nozione di inerenza delle spese di rappresentanza richiede effettività, documentazione, finalità promozionali o di relazioni pubbliche e ragionevolezza rispetto al potenziale beneficio economico.
artt. 113 e ss. d.lgs. 219/2006
Richiamati come possibile disciplina speciale se i prodotti promossi siano farmaci.
artt. 7 e ss. d.lgs. 541/1992
Richiamati come precedente disciplina in materia di pubblicità dei medicinali.
Massime di principio
- La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza dipende dalla natura e dalla funzione immediatamente perseguita dall'esborso: sono spese di pubblicità quelle direttamente e specificamente orientate a promuovere i prodotti e la loro vendita; sono spese di rappresentanza quelle volte a promuovere l'immagine, il prestigio o il grado di conoscenza dell'impresa, anche se da esse può derivare indirettamente un aumento delle vendite.
- Ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA delle spese, il contribuente deve provare non solo l'effettiva sostenuta e la documentazione dei costi, ma anche la loro intrinseca finalità e l'inerenza rispetto all'attività d'impresa; non è sufficiente dimostrare che, dopo l'iniziativa, si siano realizzate vendite o ricavi.
- Il mero fatto che un evento formativo o promozionale si svolga in un contesto in cui viene esposto il marchio dell'impresa non basta, da solo, a qualificare i relativi costi come spese di pubblicità, se manca la dimostrazione che l'iniziativa fosse concretamente diretta a promuovere uno specifico prodotto.
- Quando la promozione riguardi prodotti potenzialmente riconducibili all'area farmaceutica, occorre considerare anche la disciplina speciale di settore sulla pubblicità dei medicinali, che può incidere sulla qualificazione e sulla deducibilità dei costi.
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