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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18871/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

Un comproprietario di un edificio con corte comune ha agito per far dichiarare l'inesistenza di una pretesa servitù di elettrodotto che l'altro comproprietario avrebbe costituito a carico della corte comune e a favore di una proprietà esclusiva confinante, chiedendo anche il ripristino dello stato dei luoghi. In fatto, il resistente aveva realizzato lavori nella corte comune per il collegamento dell'impianto fotovoltaico installato sulla porzione di fabbricato di sua pertinenza, utilizzando un tracciato sotterraneo già esistente. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno rigettato la domanda ritenendo non provata la costituzione di una nuova servitù e ravvisando un uso consentito della cosa comune. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1102, 1108 e 1120 c.c., sostenendo che la controparte avrebbe ammesso l'esecuzione di opere sulla corte comune dirette a servire una diversa proprietà esclusiva e che ciò integrasse un abuso del bene comune; 2) violazione degli artt. 2697 e 949 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'onere probatorio fosse stato illegittimamente posto a suo carico, mentre nella negatoria servitutis dovrebbe gravare sul convenuto la prova del diritto preteso; 3) violazione degli artt. 1102, 1108 e 1120 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che le opere fossero state erroneamente qualificate come normale uso della cosa comune anziché come imposizione di una servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e dei fatti, senza denunciare un vero errore di sussunzione o un omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. e del paradigma del vizio motivazionale, rilevando che la sentenza d'appello aveva esaminato in modo puntuale la questione. Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato: la Corte ha condiviso il principio per cui, in tema di negatoria servitutis, l'attore deve provare il fatto costitutivo della situazione lesiva dedotta, e quindi anche l'effettiva esistenza dell'asserito esercizio di una servitù o del superamento dei limiti dell'uso consentito della cosa comune; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato, sulla base della consulenza tecnica, che non vi era stata la realizzazione di nuovi pozzetti o nuovi tracciati, ma l'utilizzo di un percorso già esistente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    L'uso della cosa comune è consentito nei limiti del pari uso e non deve tradursi nella costituzione di un vincolo reale a carico del bene comune a vantaggio di una proprietà estranea; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto non provato il superamento di tali limiti.

  • art. 1108 c.c.

    È richiamato dal ricorrente come norma sull'uso e sulle modificazioni della cosa comune, ma la Corte esclude che la sua violazione sia stata dimostrata in concreto.

  • art. 1120 c.c.

    È invocato dal ricorrente per qualificare come abusiva l'opera sulla cosa comune, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nella fattispecie esaminata.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione del principio di non contestazione e dell'uso delle prove è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di negatoria servitutis, il fatto costitutivo della pretesa lesiva e del superamento dei limiti dell'uso consentito va provato dall'attore; il convenuto non ha l'onere di provare l'inesistenza della servitù dedotta in modo generico dall'avversario.

  • art. 949 c.c.

    L'azione negatoria servitutis richiede che l'attore alleghi e provi la situazione lesiva lamentata, mentre il convenuto è tenuto a dimostrare l'esistenza del diritto che giustifica la propria condotta solo se tale condotta sia effettivamente accertata come lesiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono deducibili come vizio motivazionale le mere questioni o argomentazioni né la richiesta di una diversa lettura delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non basta lamentare un difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando si contesti l'erronea interpretazione o sussunzione della norma astratta, non quando si miri a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o semplici diverse letture del materiale istruttorio.
  • In tema di non contestazione, l'accertamento dell'effettiva contestazione di un fatto è attività interpretativa riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura degli atti processuali, salvo specifica censura motivazionale.
  • Nell'azione negatoria servitutis, l'attore deve provare il fatto costitutivo della pretesa lesiva, cioè l'esistenza concreta dell'ingerenza o del peso asseritamente imposto sul fondo; non può limitarsi ad allegare in astratto la non spettanza del diritto altrui.
  • Quando la controversia riguarda l'uso della cosa comune, il superamento dei limiti dell'art. 1102 c.c. costituisce il fatto costitutivo della domanda di ripristino o di cessazione dell'abuso e deve essere dimostrato da chi agisce.
  • La costituzione di una servitù a carico di un bene comune e a favore di una proprietà esclusiva di uno dei comproprietari richiede un accertamento in concreto sulla reale estensione dell'uso del bene: solo se l'utilizzazione eccede i limiti del godimento consentito al comproprietario può prospettarsi un diritto reale in re aliena.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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