Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18832/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di risarcimento proposta davanti al Tribunale di Brescia ai sensi della legge n. 117/1988, con cui il ricorrente chiedeva il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assumeva derivargli da due decisioni rese da giudici del distretto di Milano in un precedente giudizio da lui promosso contro due società. Nel giudizio presupposto egli aveva dedotto la messa in vendita non autorizzata della propria imbarcazione, la violazione degli obblighi di custodia, danni vari e la mancata restituzione del natante, oltre a contestare la domanda riconvenzionale di una società per canoni di posto barca. Il Tribunale di Milano aveva rigettato le domande attoree e accolto la riconvenzionale; la Corte d'appello di Milano aveva confermato. Nel giudizio di responsabilità il Tribunale di Brescia aveva respinto la domanda ritenendo non specificati i profili di dolo o colpa grave e osservando che la doglianza riguardava in realtà attività interpretativa e valutazione del fatto/prove. La Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'appello, ritenendolo confuso, generico e sostanzialmente volto a riproporre il merito del giudizio presupposto, senza allegare specifici profili di colpa qualificata ex art. 2 l. 117/1988; ha inoltre condannato l'appellante ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: omessa/insufficiente motivazione della condanna ex art. 96 c.p.c.; illegittima applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; violazione dell'art. 1597 c.c. in relazione alla disciplina del contratto di posto barca e del rinnovo; violazione degli artt. 2930 c.c. e 605 c.p.c. per la mancata considerazione della richiesta di fissare un termine per la consegna dell'imbarcazione e per il preteso travisamento dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato e gli altri inammissibili o comunque non pertinenti alla ratio decidendi, perché non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata e diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito del giudizio presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto l'appello del ricorrente. Ha quindi mantenuto ferma la condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale: la domanda di responsabilità era stata utilizzata per tentare una sostanziale revisione del merito delle decisioni milanesi, senza allegazione e prova di una colpa grave o dolo del magistrato, e le censure di legittimità non si confrontavano con questa ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 117/1988

    La responsabilità civile del magistrato richiede dolo o colpa grave; non è configurabile quando la censura investe soltanto l'interpretazione di norme o la valutazione del fatto e delle prove, salvo condotte connotate da negligenza inescusabile, violazione macroscopica o travisamento evidente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La responsabilità aggravata può essere affermata anche senza domanda di parte e senza prova del danno, quando la parte abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave; il giudice può sanzionare l'abuso dello strumento processuale e la proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o pretestuose.

  • art. 360 c.p.c.

    In cassazione è censurabile solo un vizio effettivamente riconducibile ai motivi di ricorso; non è consentito usare il ricorso per sollecitare un nuovo esame del merito o per prospettare doglianze non pertinenti alla motivazione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato consegue al rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione e non ha natura di condanna tra le parti, ma di atto funzionale all'accertamento amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 1597 c.c.

    La censura relativa al rinnovo del contratto di posto barca è stata reputata non pertinente alla ratio della decisione impugnata e diretta a riesaminare il merito del giudizio presupposto.

  • art. 2930 c.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta apodittica e non correttamente collegata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 605 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non sviluppata in modo coerente e comunque estranea alla ratio decidendi.

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità civile per asseriti errori giudiziari non può essere trasformata in un improprio terzo grado di merito: occorre allegare e dimostrare uno specifico profilo di dolo o colpa grave del magistrato, distinto dalla mera erroneità della decisione.
  • La colpa grave del magistrato presuppone una violazione macroscopica e inescusabile del minimo di diligenza, non essendo sufficiente il semplice dissenso rispetto all'interpretazione seguita o al governo delle prove.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze apodittiche o meramente riproduttive del merito del precedente giudizio sono inammissibili.
  • La motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del "minimo costituzionale": non basta dedurre una motivazione insufficiente o non condivisibile, occorrendo un'anomalia motivazionale radicale e percepibile dal testo della sentenza.
  • La statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è un capo di condanna impugnabile nel rapporto tra le parti, ma una declaratoria funzionale all'accertamento amministrativo conseguente all'esito negativo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.