Cassazione Civile, Ordinanza n. 18843/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un'impresa individuale aveva convenuto il condominio per il pagamento del saldo di un appalto relativo a lavori di impermeabilizzazione di un solaio condominiale. Il condominio aveva resistito eccependo gravi vizi nell'esecuzione, chiedendo in riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni per infiltrazioni nelle parti comuni e negli appartamenti dei singoli condomini. Successivamente alcuni condomini erano intervenuti in giudizio per far valere anche in proprio il risarcimento dei danni ai loro appartamenti. L'appaltatore aveva chiamato in garanzia la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, chiedendo manleva. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) che i condomini intervenuti non avrebbero potuto riproporre autonomamente una domanda già formulata dal condominio, poi ritenuto privo di legittimazione ad agire per i danni ai singoli appartamenti, e che comunque la consulenza tecnica non avrebbe potuto essere utilizzata per indagini estese dai tardivi interventori; 2) che la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato tardiva la domanda di garanzia, nonostante la polizza coprisse tutti i danni risarcibili e la domanda di manleva fosse stata già estesa anche ai danni eventualmente dovuti ai singoli proprietari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il soggetto munito di legittimazione ad agire possa intervenire autonomamente nel processo anche se la domanda originaria sia stata proposta da chi era privo di legittimazione, e che l'interventore principale o litisconsortile debba solo accettare il processo nello stato in cui si trova, restando preclusa l'attività istruttoria ma non quella assertiva; ha inoltre escluso che la doglianza sull'art. 2697 c.c. fosse pertinente e ha ritenuto generica la censura sull'art. 115 c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha accolto: ha ritenuto che la domanda di garanzia dovesse essere correttamente identificata in base alla concreta polizza azionata e che, nel caso di specie, l'assicurato aveva già chiesto tempestivamente la copertura anche per i danni eventualmente dovuti a ciascun proprietario, sicché non era necessaria una successiva tempestiva estensione della garanzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
intervento in giudizio dei condomini
L'intervento autonomo del soggetto legittimato non è precluso dal fatto che la domanda originaria sia stata proposta da soggetto privo di legittimazione ad agire.
n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
La censura richiede specificità e deve indicare in modo puntuale quali nuovi elementi o attività istruttorie sarebbero stati illegittimamente acquisiti; altrimenti è inammissibile.
n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.
La doglianza sulla valutazione delle risultanze processuali non può risolversi in una generica contestazione della utilizzabilità della consulenza tecnica.
art. 101, 167, 269 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla domanda di garanzia e sulle preclusioni, ma la Corte ha ritenuto fondato il motivo per erronea qualificazione della domanda di manleva.
intervento e preclusioni istruttorie
Per l'interventore principale o litisconsortile restano precluse le sole attività istruttorie già maturate per le parti originarie, non anche le attività assertive e la proposizione della domanda; la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando la censura riguarda l'uso della consulenza tecnica o delle preclusioni istruttorie.
art. 101, 167, 269 c.p.c.
Richiamato nella doglianza sul contraddittorio e sulla domanda di garanzia, ma non risulta decisivo ai fini della soluzione adottata.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione e può sopravvenire nel corso del giudizio; il soggetto effettivamente legittimato può intervenire e sostituirsi a chi aveva promosso la domanda senza esserne legittimato.
- L'interventore principale o litisconsortile deve accettare lo stato del processo quanto alle preclusioni istruttorie già maturate, ma conserva piena facoltà di svolgere attività assertiva e di proporre domande autonome.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio del giudice per la valutazione di fatti già acquisiti o per questioni che richiedono cognizioni tecniche; la richiesta di svolgimento della CTU non equivale, di regola, a una vera e propria istanza istruttoria soggetta alle preclusioni delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti la valutazione delle risultanze o l'uso della CTU.
- La domanda di garanzia va interpretata secondo la concreta causa petendi e il petitum desumibili dall'atto introduttivo e dalla polizza effettivamente azionata; se la copertura è stata domandata già per tutti i danni risarcitori eventualmente dovuti, non è necessaria una nuova estensione successiva della manleva.
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