Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2026 del 10/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso in relazione a un giudizio tributario introdotto nel 2013 davanti alla Commissione tributaria provinciale, avente ad oggetto due avvisi di accertamento impugnati cumulativamente. L’Ufficio aveva richiesto complessivamente euro 3.000,00, mentre era stato versato solo euro 1.500,00. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto impugnabile l’invito al pagamento e aveva escluso l’applicazione del criterio di determinazione del valore per ciascun atto impugnato, ritenendo decisivo, ratione temporis, che la versione dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 allora vigente non fosse ancora quella introdotta dal 1° gennaio 2014. Il Ministero ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 226 e 248 d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 19, lett. i), d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che l’invito al pagamento non fosse atto esecutivo e quindi non impugnabile; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il contributo unificato dovesse essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato anche in caso di ricorso cumulativo, e che la modifica normativa del 2013 avesse natura interpretativa e non innovativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha riconosciuto che l’invito al pagamento del contributo unificato non versato costituisce l’unico atto liquidatorio dell’imposta e integra un avviso di accertamento o liquidazione impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, con conseguente necessità dell’impugnazione per evitare la cristallizzazione della pretesa. Ha però affermato che, nei ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato va determinato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, perché il rinvio dell’art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 all’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 introduce una disciplina speciale, e la novella del 2013 non ha portata innovativa. Per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, la sentenza della CTR è stata cassata in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
richiamato dal Ministero a sostegno della non impugnabilità dell’invito al pagamento, ma la censura è stata respinta
l’invito al pagamento del contributo unificato non versato è qualificato come unico atto liquidatorio della pretesa tributaria
art. 19, lett. i), d.lgs. n. 546/1992
l’invito al pagamento è qualificato come atto impugnabile, assimilato ad avviso di accertamento o liquidazione
richiamato nel primo motivo; la Corte non accoglie la tesi del difetto di interesse ad agire/impugnare
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
nei ricorsi cumulativi tributari il contributo unificato va calcolato sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato; la modifica del 2013 è ritenuta non innovativa
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal ricorrente a sostegno del criterio di calcolo del contributo unificato per ciascun atto impugnato
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il richiamo a questa norma fonda una disciplina speciale rispetto al rinvio generale dell’art. 1 del d.lgs. n. 546/1992
la Corte ne valorizza il rinvio generale, superato dalla disciplina speciale dell’art. 12, comma 2
Massime di principio
- L’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115/2002, pur denominato diversamente, integra un atto di liquidazione/accertamento della pretesa tributaria ed è autonomamente impugnabile; la sua mancata impugnazione determina la cristallizzazione del debito.
- Nel processo tributario, quando il ricorso cumulativo impugna più atti impositivi, il contributo unificato va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e non al solo ricorso unitario, sommando i contributi dovuti per i singoli valori controversi.
- La facoltà del contribuente di proporre un unico ricorso cumulativo contro più atti non può tradursi in un indebito risparmio del contributo unificato.
- Le modifiche normative che chiariscono il criterio di calcolo del contributo unificato possono essere lette in continuità con la disciplina previgente quando il rinvio speciale interno già conduceva al medesimo risultato applicativo.
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