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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la cartella di pagamento di Euro 2.799.797,43, relativa all’accisa sui tabacchi lavorati sottratti dai depositi fiscali mediante furti e rapine. Ha contestato, in particolare, la carenza di motivazione della cartella, l’illegittimità degli avvisi di pagamento presupposti per violazione dei principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi, nonché il mancato riconoscimento dell’abbuono dell’accisa per forza maggiore o caso fortuito. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale della questione alla Corte costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il Ministero non era stato parte nei precedenti gradi di giudizio, e ha respinto il ricorso per inammissibilità di tutti i motivi. Il primo motivo non coglieva la ratio della sentenza impugnata: la cartella era stata ritenuta adeguatamente motivata anche mediante rinvio a precedenti avvisi di pagamento, già notificati e conosciuti dalla contribuente. Il secondo motivo riguardava vizi degli avvisi presupposti, non deducibili contro la cartella, impugnabile soltanto per vizi propri quando l’atto presupposto sia stato notificato o autonomamente impugnato. Il terzo motivo sull’abbuono dell’accisa incideva sulla fondatezza della pretesa tributaria e risultava inoltre carente di autosufficienza. La questione di legittimità costituzionale è stata assorbita. La società è stata condannata a pagare le spese di legittimità, liquidate in Euro 22.000, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14

    La cartella può essere preceduta da specifici avvisi di pagamento che rendano il contribuente edotto della pretesa tributaria e dell’iter logico seguito dall’Amministrazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche mediante motivazione per relationem, purché siano indicati gli estremi dell’atto richiamato e il contribuente ne abbia avuto conoscenza o conoscibilità. L’atto già notificato non deve necessariamente essere allegato alla cartella.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18

    Prevedono la riscossione coattiva mediante ruolo delle entrate dello Stato e degli enti pubblici. La cartella costituisce atto consequenziale rispetto all’atto impositivo presupposto.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 5

    Disciplina l’abbuono dell’accisa in caso di perdita della merce per forza maggiore o caso fortuito. La Corte non ha esaminato nel merito l’applicabilità della disposizione a furti e rapine, ritenendo il motivo inammissibile perché rivolto alla fondatezza della pretesa tributaria.

  • Legge n. 241 del 1990

    È stata invocata dalla contribuente in relazione ai principi di legalità, nominatività e tipicità degli atti amministrativi, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • Codice di procedura civile, artt. 105 e 360

    L’intervento volontario di un terzo non è ammesso nel giudizio di cassazione in assenza di una specifica previsione normativa; inoltre, i motivi di ricorso devono colpire la ratio decidendi della sentenza e rispettare il principio di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella di pagamento, occorre distinguere tra vizi propri della cartella e vizi dell’atto impositivo presupposto. Se l’atto presupposto è stato regolarmente notificato o autonomamente impugnato, la cartella può essere contestata, di regola, solo per vizi propri.
  • La motivazione della cartella può essere fornita mediante rinvio ad altri atti, purché tali atti siano individuati con precisione e il contribuente ne abbia avuto conoscenza o conoscibilità. La precedente impugnazione dell’atto richiamato dimostra normalmente tale conoscenza.
  • Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata. La critica a una motivazione diversa da quella realmente adottata conduce all’inammissibilità.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: è necessario riportare o descrivere in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, soprattutto quando la censura riguarda il loro contenuto.
  • Le questioni relative alla debenza dell’imposta o all’applicazione di esenzioni e abbuoni devono essere normalmente dedotte contro l’atto impositivo presupposto, non per la prima volta contro il successivo atto di riscossione.
  • La mancata trattazione congiunta di giudizi riguardanti l’atto impositivo e la cartella non determina necessariamente un pregiudizio: l’eventuale annullamento dell’atto presupposto può comunque eliminare il fondamento della cartella.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente ammesso l’intervento di un soggetto pubblico che non sia stato parte nei precedenti gradi di giudizio; la legittimazione processuale deve spettare all’ente subentrato nei rapporti tributari.

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