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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16973 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento per il tardivo versamento dell’IVA periodica. La società, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità, sosteneva di poter versare l’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo, interpretando in tal senso l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998. La CTR Lombardia aveva accolto questa lettura, considerando tempestivi i versamenti. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998: la norma consente di calcolare l’IVA facendo riferimento all’imposta esigibile nel secondo mese precedente, ma non differisce il termine di pagamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondato l’unico motivo. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., respingendo il ricorso introduttivo della contribuente contro l’iscrizione a ruolo e la cartella. Il versamento resta dovuto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, anche quando la contabilità è affidata a terzi; cambia il periodo utilizzabile per il calcolo, non la scadenza. La contribuente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.300 euro, oltre spese prenotate a debito ed eventuali accessori; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 100/1998, art. 1, commi 1, 3 e 4

    in materia d'IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slittamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta, atteso che lo stesso del D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1, comma 4, prevede espressamente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il termine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell'imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento

    L’affidamento della contabilità a terzi, se ricorrono le condizioni previste dal comma 3, permette di determinare l’IVA facendo riferimento all’imposta esigibile nel secondo mese precedente. Non proroga però la scadenza del versamento, che rimane il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito; qui ha quindi respinto direttamente il ricorso introduttivo della contribuente.

Massime di principio

  • La possibilità di usare un periodo contabile precedente per calcolare un’imposta non comporta, da sola, uno spostamento del termine per pagarla: calcolo e scadenza sono aspetti distinti e la proroga deve risultare espressamente dalla legge.
  • L’affidamento della contabilità a un professionista o a un terzo non giustifica un pagamento tardivo dell’IVA periodica quando la disciplina applicabile mantiene invariata la scadenza del giorno 16 del mese successivo.
  • Se, dopo la cassazione, non sono necessari nuovi accertamenti fattuali, la Corte può definire direttamente il merito della controversia, senza rinvio.

Testo integrale

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