Sentenza del 11/08/2016 n. 16962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda importazioni effettuate negli anni 2009 e 2010. L’Agenzia aveva emesso un avviso di rettifica e accertamento per recuperare dazi antidumping, ritenendo che merci dichiarate originarie di Malesia, Singapore, Indonesia e Thailandia fossero in realtà prodotte in Cina e trasbordate per eludere i dazi; aveva inoltre aumentato del 10% il valore doganale includendovi commissioni/provvigioni. La CTR della Campania aveva confermato l’annullamento dell’avviso, reputando le informative OLAF probatoriamente superate dalla documentazione della società, e aveva considerato assorbita la questione delle commissioni. Separatamente, erano state annullate sei sanzioni (avvisi n. 632/2012, 630/2012, 635/2012, 627/2012, 33/2012 e 34/2012). In Cassazione l’Agenzia ha contestato, tra l’altro, la valutazione delle prove OLAF e l’omesso esame della rettifica del valore doganale; nei ricorsi sulle sanzioni ha censurato l’annullamento degli atti e la valutazione della prova.
La decisione
La Cassazione ha riunito i sette ricorsi. Sul ricorso n. 22544/2013 ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi: quelli secondo, terzo e quarto non erano formulati secondo il più ristretto vizio di omesso esame applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012; il quinto era precluso dalla doppia conforme. Il primo motivo era inammissibile perché non coglieva la ragione decisiva della sentenza: la CTR aveva ritenuto assolto dalla società l’onere della prova contraria, valutazione di merito non utilmente censurata. Ha invece accolto il sesto e il settimo motivo: la CTR aveva omesso un’autonoma pronuncia sulla rettifica del valore doganale, e dovrà esaminare se le somme pagate fossero commissioni d’acquisto, escluse dall’incremento, oppure commissioni o spese di mediazione da aggiungere al prezzo. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR della Campania. I sei ricorsi sulle sanzioni sono stati tutti rigettati perché i motivi erano inammissibili: la CTR aveva deciso nel merito, non applicato un giudicato non definitivo; una censura sollecitava una nuova valutazione dei fatti e un’altra era preclusa dalla doppia conforme. La CTR del rinvio liquiderà le spese del giudizio di legittimità per l’intera controversia. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1073/1999
gli accertamenti compiuti a posteriori (di propria iniziativa o su segnalazione degli Stati membri) dagli organi esecutivi della Commissione per la lotta antifrode (OLAF), ai sensi del Reg. CE n. 1073/99, hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziali e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni, spettando al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo
Le risultanze ispettive OLAF possono fondare il recupero dei dazi e trasferiscono sul contribuente l’onere di provare i presupposti del regime agevolativo. In questo caso, però, la Cassazione ha lasciato ferma la valutazione di merito secondo cui la società aveva fornito prova contraria idonea.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis
l'avviso di accertamento in materia doganale, fondato su verbali ispettivi del servizio antifrode della Comunità europea che hanno carattere riservato (Reg. CE n. 1073 del 1999, art. 8) ma possono essere utilizzati (e dunque anche prodotti del Reg. CE n. 515 del 1997, ex art. 45) dall'Amministrazione nei procedimenti giudiziali per inosservanza della regolamentazione doganale, deve ritenersi legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, e cioè riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati per relationem ancorchè non allegati
L’avviso può richiamare per relationem atti OLAF non allegati, purché ne esponga i tratti essenziali in modo da consentire al destinatario di comprendere la pretesa e difendersi.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012
il ricorso per cassazione è soggetto alla più restrittiva disposizione processuale introdotta dal c.d. e Decreto Sviluppo per circoscrivere l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, al solo "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"
Per le sentenze soggette alla disciplina introdotta nel 2012, il motivo di ricorso non può limitarsi a denunciare motivazione insufficiente o contraddittoria: deve indicare l’omesso esame di uno specifico fatto decisivo discusso tra le parti.
Art. 348-ter c.p.c. (doppia conforme)
ricorre il diverso ed eccepito profilo d'inammissibilità per la ricorrenza della c.d. "doppia conforme", in ragione delle pronunce dei due gradi di merito di analogo contenuto (art. 348 ter c.p.c.), che limita il ricorso ai motivi di cui ai del citato art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4).
Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base di statuizioni conformi, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi previsti dai numeri 1-4 dell’art. 360 c.p.c., nei casi e secondo la disciplina temporale applicabile.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), artt. 29 e 32
Anche il settimo motivo è fondato in quanto l'art. 32 CDC prescrive che per la determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'art. 29, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni d'acquisto e sul punto la Commissione Regionale dovrà procedere all'esame della questione con applicazione della normativa in esame.
Nel determinare il valore in dogana si aggiungono al prezzo le commissioni e le spese di mediazione, ma non le commissioni d’acquisto. La natura effettiva dei pagamenti contestati deve essere accertata dal giudice di rinvio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto che, nel caso deciso, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Le informative e gli accertamenti OLAF possono costituire prova sufficiente per un recupero doganale, anche se gli atti non sono allegati all’avviso, purché quest’ultimo ne riporti i contenuti essenziali e consenta un’effettiva difesa.
- L’efficacia probatoria delle risultanze OLAF comporta che il contribuente debba fornire prova contraria concreta delle condizioni necessarie per il trattamento doganale agevolato; la documentazione prodotta va valutata dal giudice di merito.
- L’assenza di ulteriori indagini dell’autorità doganale non invalida automaticamente l’accertamento fondato su risultanze OLAF: eventuali indicazioni operative interne non trasformano, da sole, le indagini aggiuntive in un obbligo legale.
- Per le impugnazioni soggette alla riforma del 2012, la censura motivazionale deve individuare un fatto storico, decisivo e discusso che il giudice abbia omesso di esaminare; la semplice critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione non basta.
- Se primo e secondo grado hanno deciso in modo conforme, la doppia conforme può precludere la censura di omesso esame del fatto, quando ricorrono i presupposti temporali e processuali previsti.
- Le commissioni d’acquisto sono escluse dal valore doganale, mentre commissioni e spese di mediazione si aggiungono al prezzo: conta la natura reale del pagamento, da accertare in concreto.
- La Cassazione può accogliere una censura circoscritta al valore doganale e rinviare per il riesame senza rimettere in discussione le altre statuizioni non validamente impugnate; pertanto l’esito complessivo può essere misto e non equivale a una vittoria integrale di una parte.
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