Sentenza del 11/08/2016 n. 16959 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Stato di dissesto ente locale - Effetti sulla capacità processuale - Esclusione - Legittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente locale in dissesto - Preclusione delle sole azioni esecutive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune e l’Organo straordinario di liquidazione hanno impugnato la sentenza della C.t.r. della Puglia, sezione di Taranto, del 19 luglio 2010, che aveva riformato la decisione della C.t.p. di Taranto n. 257-2009-04 e respinto il ricorso contro la cartella notificata il 27 settembre 2007 per € 8.438.368,46 di IVA. Il Comune sosteneva, da un lato, che il dissesto avesse comportato la perdita della capacità di agire e processuale dell’ente per i debiti pregressi, rendendo inesistente la notifica degli avvisi di accertamento; dall’altro, che il condono tombale previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002 fosse applicabile. L’Organo straordinario ha proposto un ricorso adesivo articolato su quattro motivi, relativi alle medesime questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale adesivo, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’Agenzia delle entrate. Ha stabilito che il dissesto limita le azioni esecutive per i debiti affidati all’Organo straordinario, ma non elimina la capacità processuale del Comune né impedisce le azioni di cognizione: gli accertamenti vanno notificati all’organo istituzionale dell’ente, che è legittimato a impugnarli. La cartella, quale atto di riscossione e non di esecuzione forzata, può essere notificata durante il dissesto, mentre l’esecuzione resta preclusa fino all’approvazione del rendiconto. È stato inoltre escluso il condono tombale IVA: l’art. 9 della legge n. 289/2002 è incompatibile con il sistema armonizzato dell’IVA e, comunque, non impedisce all’Ufficio di contestare i crediti esposti dal contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune e dell’Organo straordinario: € 20.000 per ciascuna controricorrente, oltre alle spese prenotate a debito per l’Agenzia e, per Equitalia, € 200 per borsuali e oneri di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), artt. 244, 245, 246, 248, 252, 254 e 256
In sintesi dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale nè alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.
Il dissesto non equivale al fallimento e non priva l’ente locale della capacità processuale. Il divieto riguarda le azioni esecutive relative ai debiti di competenza dell’Organo straordinario, non le azioni di cognizione né la possibilità per l’ente, tramite i suoi organi istituzionali, di impugnare gli atti impositivi.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9
Si aggiunga, per completezza, che il condono ex art. 9 cit. elide in tutto o in parte i debiti del contribuente verso l'erario, ma, senza eccezioni, non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio, dovendo interpretarsi la previsione del comma 9 della norma citata - secondo cui "la definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate - nel senso che tale definizione non sottrae all'Ufficio il potere di contestare il credito esposto dal contribuente.
La definizione automatica può ridurre o estinguere debiti verso l’Erario, ma non rende incontestabili i crediti indicati dal contribuente né sottrae all’Ufficio il potere di verificarli. Per i tributi armonizzati, inoltre, il condono tombale è disapplicabile per incompatibilità con gli obblighi europei in materia di IVA.
Massime di principio
- La dichiarazione di dissesto di un ente locale non comporta perdita della capacità processuale né la sostituzione generale degli organi istituzionali con l’Organo straordinario di liquidazione: quest’ultimo è competente per la gestione della massa passiva, ma non per le ordinarie controversie di cognizione.
- Durante il dissesto possono essere notificati atti di accertamento e cartelle e possono essere promosse o proseguite le relative contestazioni giudiziali. Resta invece sospesa o preclusa l’esecuzione forzata per i debiti rientranti nella competenza dell’Organo straordinario, sino all’approvazione del rendiconto.
- Gli atti impositivi devono essere notificati all’organo istituzionale dell’ente, che è legittimato a impugnarli secondo le regole ordinarie; la mancata impugnazione degli avvisi può impedire di contestare successivamente la cartella per ragioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro gli atti presupposti.
- Il condono fiscale non va interpretato come rinuncia dell’Amministrazione a verificare i crediti esposti dal contribuente. In materia di IVA, occorre inoltre considerare il primato degli obblighi europei di armonizzazione, che può rendere incompatibile e quindi non applicabile un condono tombale.
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