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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 2000 e 2001, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La società aveva contestato, tra l’altro, l’omessa comunicazione preventiva dell’esito della liquidazione, la tempestività della notifica, la motivazione della cartella, l’uso della procedura di liquidazione invece dell’accertamento ordinario e il mancato riconoscimento della riduzione di un terzo delle sanzioni; aveva inoltre invocato il condono previsto dall’art. 9-bis della L. n. 289/2002. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo effettuata la comunicazione, tempestiva la cartella e non perfezionato il condono per mancato pagamento integrale. La CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva accolto l’appello della società per violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva, considerando inefficace la cartella. L’Agenzia ha contestato in Cassazione che tale comunicazione fosse sempre necessaria e ha denunciato l’insufficiente motivazione sul pregiudizio al diritto di difesa; la società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il condono si perfezionasse con il pagamento della prima rata.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia: la comunicazione preventiva prevista dall’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000 è necessaria solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non per ogni iscrizione a ruolo conseguente a controllo automatizzato. La CTR aveva annullato la cartella senza accertare l’esistenza di tali incertezze; la sentenza è stata quindi cassata su questo punto. Il secondo motivo principale, relativo alla motivazione, è stato dichiarato assorbito. Sono stati respinti entrambi i motivi incidentali della società: il condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 è condizionato al pagamento integrale degli importi dovuti e il pagamento della sola prima rata non basta a perfezionarlo. La causa è stata rinviata alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di Cassazione. Non risultano definiti in questa sede gli ulteriori motivi originari della società.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, della L. 27 luglio 2000, n. 212

    In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;

    Il contraddittorio preventivo non è un requisito generale di ogni iscrizione a ruolo da controllo automatizzato: occorre che vi siano incertezze rilevanti nella dichiarazione. Il mero svolgimento della liquidazione automatizzata non dimostra tale presupposto.

  • Art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;

    Il controllo ex art. 36-bis è di regola documentale e fondato sui dati contabili dichiarati; se non comporta incertezze interpretative rilevanti, non richiede per ciò solo il contraddittorio preventivo.

  • Art. 9-bis della L. 27 dicembre 2002, n. 289

    nell'ipotesi di cui all'art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione del D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36 bis, in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui all'art. 4, il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive

    La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona soltanto con il pagamento integrale degli importi dovuti, anche quando è prevista la rateazione. Il versamento della prima rata, senza il pagamento delle successive, non estingue la lite né impedisce la riscossione.

Massime di principio

  • Per una cartella derivante da controllo automatizzato, l’omessa comunicazione preventiva non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto: il contribuente deve risultare coinvolto in una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
  • Il controllo automatizzato riguarda normalmente la verifica documentale dei dati dichiarati e dei versamenti; se la pretesa richiede valutazioni interpretative o riguarda aspetti incerti, va verificata la necessità del contraddittorio preventivo.
  • Per i condoni che subordinano la definizione al pagamento integrale, la rateazione non produce l’effetto definitorio se le rate successive alla prima non vengono versate; non si possono estendere per analogia discipline agevolative diverse.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla definizione finale della pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia secondo il principio affermato e provvedere sulle spese.

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