Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33440/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per maggiori ricavi relativi all'anno d'imposta 2009, con rideterminazione di reddito, IVA e IRAP ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio aveva fondato la pretesa su una verifica a tavolino svolta su operatori all'ingrosso ritenuti caratterizzati da anomalie nella gestione del magazzino, da incongruenze nelle dichiarazioni, da scarsa incidenza del reddito sui ricavi e da elevate giacenze di magazzino considerate sintomatiche di occultamento di ricavi. La contribuente aveva contestato in appello la legittimità dell'accertamento induttivo e, in Cassazione, ha dedotto due motivi: violazione delle norme sostanziali sull'accertamento e delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, nonché nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di norme processuali. Tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: nel giudizio di secondo grado non risultava presente la società, parte del giudizio di primo grado, mentre l'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone imponeva la partecipazione necessaria di tutti i soci e della società stessa.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando la mancata partecipazione della società quale litisconsorte necessario nel giudizio d'appello. Di conseguenza ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché provveda a integrare il contraddittorio nei confronti della società e riesamini la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso relativi alla legittimità dell'accertamento e alla motivazione della sentenza non sono stati esaminati nel merito, essendo stato assorbente il rilievo del vizio processuale.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    norma posta a fondamento dell'accertamento induttivo dei ricavi e del reddito, richiamata dalla parte contribuente come parametro di legittimità della pretesa fiscale

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata per la rettifica dell'IVA sulla base dell'accertamento compiuto dall'Ufficio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come regola sull'onere della prova, ma non esaminato nel merito per assorbimento

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nei motivi di ricorso in tema di presunzioni, senza esame nel merito per assorbimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.c.

    richiamato a sostegno dell'obbligo motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    norma richiamata per affermare l'obbligo di integrazione del contraddittorio nel processo tributario in presenza di litisconsorzio necessario

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817

    richiamato nel passaggio motivazionale come base del litisconsorzio necessario nelle rettifiche dei redditi delle società di persone e dei soci

Massime di principio

  • Nel processo tributario relativo alla rettifica dei redditi di una società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta la necessaria partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci interessati, perché la decisione incide in modo inscindibile sulla posizione di ciascuno.
  • La violazione del litisconsorzio necessario può essere rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità, purché dagli atti emerga chiaramente la necessità del contraddittorio e non si sia formato giudicato sulla questione.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina la nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del contraddittorio e il nuovo esame della controversia.
  • Nelle liti fiscali riguardanti società di persone, l'impugnazione proposta solo da uno dei soggetti interessati non consente una decisione valida sul merito se non risulti garantita la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.