Cassazione Civile, Ordinanza n. 26695/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento notificata nel 2018, fondata su 63 cartelle relative a tributi erariali e locali, sostenendo in origine l'irritualità della notificazione delle cartelle. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR, in appello, ha invece ritenuto ammissibile il ricorso di primo grado ma ha rigettato nel merito l'impugnazione, affermando la rituale notifica delle cartelle, la definitività delle stesse per mancata impugnazione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenuta decennale per i crediti erariali e interrotta per quelli locali. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omessa o insufficiente motivazione e violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione fosse decorso il termine prescrizionale, decennale o quinquennale a seconda dei tributi, e che l'ADER avesse fatto riferimento a pregresse intimazioni senza provarne la notifica. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e degli atti tributari (art. 26 d.P.R. 602/1973, art. 60 d.P.R. 600/1973, artt. 139 e 140 c.p.c.), lamentando che le relate depositate in appello non provassero la rituale notifica delle cartelle. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché formulato in modo misto e sovrapposto tra vizi motivazionali eterogenei, aspecifico e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito; il secondo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto integralmente le relate di notifica né indicato con precisione le modalità notificatorie e il luogo di produzione degli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, la cumulo-incompatibilità tra censura di motivazione e censura di omesso esame, la sua aspecificità rispetto alla ratio decidendi della CTR e l'inammissibile richiesta di nuova valutazione del merito. Quanto al secondo motivo, ha evidenziato il difetto di autosufficienza, poiché la parte non aveva riportato integralmente le relate di notifica né chiarito le modalità della notificazione, impedendo alla Corte il controllo sulla dedotta invalidità. Conseguentemente, la soccombente è stata condannata al pagamento delle spese in favore delle controparti costituite ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale di parte dei crediti; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di alcuni tributi; la Corte non esamina il merito per inammissibilità della censura.
Richiamato dalla CTR per ritenere ammissibile in appello la produzione documentale relativa alla notifica delle cartelle.
Richiamato per affermare che non è consentita la mescolanza di motivi diversi e incompatibili, pena l'inammissibilità del ricorso.
La mancanza della motivazione è rilevante solo quando la motivazione manchi del tutto o sia apparente, perplessa o incomprensibile.
Nel processo tributario, la carenza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza, non la mera insufficienza motivazionale.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; la mancata trascrizione delle relate e l'assenza di indicazioni sui luoghi di produzione determinano inammissibilità.
Norma invocata per censurare la notificazione delle cartelle esattoriali; la doglianza è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Norma invocata in relazione alla forma di notificazione degli atti tributari; la Corte non ne valuta la violazione nel merito.
Richiamato quale parametro delle modalità di notifica; la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Richiamato quale parametro delle modalità di notifica; la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della soccombente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee, ad esempio vizio di motivazione e omesso esame di un fatto, senza una chiara e distinta articolazione delle doglianze.
- La censura di motivazione è scrutinabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contrasto logico o obiettiva incomprensibilità della sentenza; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta semplicemente breve o insufficiente.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese di merito o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti integra inammissibilità.
- Chi deduce l'invalidità della notificazione di cartelle o atti equiparati deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo integralmente le relate e indicando con precisione le modalità notificatorie e il luogo di reperimento degli atti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La verifica della ritualità della notificazione di una cartella esattoriale costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non può essere surrogata in cassazione da una nuova lettura diretta degli atti di causa.
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