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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20687/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva disposto la revisione parziale del classamento e della rendita catastale di quarantaquattro unità immobiliari site in Roma, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, sulla base del presunto significativo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello medio dell'insieme delle microzone comunali. Il giudizio di merito aveva visto un accoglimento solo parziale dell'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul classamento di una specifica unità immobiliare; 2) nullità per motivazione apparente, per non avere la CTR spiegato perché i fabbricati comparativi della perizia di parte sarebbero stati più pertinenti di quelli indicati dall'Ufficio. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha invece denunciato violazione di legge sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini del riclassamento, il solo richiamo allo scostamento tra valori della microzona e valori medi comunali, senza il necessario contenuto motivazionale specifico dell'atto e senza indicare criteri, fonti e parametri utilizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale del contribuente, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale e che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di specificare e provare, in modo chiaro, analitico e controllabile dal contribuente, sia i presupposti della revisione ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, sia i criteri applicati per tradurre il riallineamento della microzona nella concreta rideterminazione della rendita delle singole unità immobiliari. I motivi del ricorso principale dell'Agenzia sono stati assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la complessità della vicenda e per il non ancora consolidato orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    "La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali..."

    La revisione catastale è ammessa solo per microzone "anomale" in cui il rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale si discosti significativamente da quello medio dell'insieme delle microzone comunali; l'atto deve essere motivato con riferimento ai presupposti fattuali e ai criteri applicativi specifici.

  • art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    È richiamato come disposizione che attribuisce al direttore dell'Agenzia il compito di stabilire modalità tecniche e operative per l'applicazione della revisione, ma non come fonte idonea a colmare da sola la carenza di motivazione dell'avviso.

  • art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    È indicato come una diversa ipotesi di revisione del classamento, distinta da quella del comma 335, fondata su presupposti inerenti al singolo immobile.

  • art. 1, comma 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    È indicato come ulteriore ipotesi distinta di revisione del classamento, relativa a immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato dal contribuente a sostegno dell'esigenza di motivazione dell'atto impositivo.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato dal contribuente a sostegno dell'obbligo di motivazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 111 Cost., quale base del principio della "ragione più liquida".

  • art. 111 Cost.

    È richiamato, insieme all'art. 24 Cost., quale base del principio della "ragione più liquida".

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la decisione impugnata e non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2

    È richiamato per la definizione di microzona come porzione del territorio comunale omogenea per caratteristiche urbanistiche, socioeconomiche e di servizi.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    È richiamato come regolamento catastale, ma la Corte osserva che non fornisce prescrizioni sufficienti a determinare le modalità di rilevazione e calcolo dei valori medi di mercato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato solo nel numero della sentenza di merito e nel contesto processuale, senza specifica elaborazione nel testo trascritto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di revisione del classamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, l'Amministrazione deve indicare in modo rigoroso, completo e specifico sia i presupposti della microzona anomala sia i criteri seguiti per l'applicazione del riclassamento alle singole unità immobiliari.
  • La motivazione dell'avviso non può risolversi in formule generiche o nel mero richiamo al differenziale tra valori di mercato e valori catastali: occorre esporre fonti, dati, metodi di rilevazione, criteri di calcolo e anno di riferimento, così da consentire al contribuente un controllo effettivo.
  • Le diverse ipotesi di revisione catastale previste dall'ordinamento hanno presupposti e finalità distinti e non sono tra loro fungibili; l'Ufficio non può in giudizio sostituire la causa petendi dell'atto con ragioni diverse da quelle poste a base del provvedimento impugnato.
  • Nella revisione per microzone la finalità è perequativa e di riallineamento, non correttiva di errori del classamento originario della singola unità né di mere migliorie edilizie del bene.
  • L'onere di dedurre e provare i presupposti fattuali e i criteri applicativi della revisione catastale grava sull'Amministrazione, che deve porre il contribuente in condizione di verificare e contestare compiutamente l'operato dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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